L'Azienda autonoma statale della strada e' soppressa.
I compiti dell'Azienda stessa relativi alla gestione delle strade statali, alla cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, alla sistemazione delle strade statali medesime, nonche' al controllo dell'esercizio delle autostrade definitivamente ultimate e collaudate passano alla competenza del Ministero dei lavori pubblici unitamente alla gestione delle autostrade gestite dall'Azienda anzidetta.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 APRILE 1948, N. 547)).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Fino a quando non sara' provveduto alla riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici tutte le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada sono esercitate dal Ministro per i lavori pubblici. Resta peraltro salva la competenza del Consiglio di Stato e quella dell'Avvocatura generale dello Stato. Per quanto riguarda i lavori su strade di interesse militare e gli interventi a seguito dei danni di guerra restano in vigore le deroghe previste da speciali disposizioni.
Art. 3
#Comma 1
I compiti gia' affidati alla Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada sono assolti dai normali organi centrali dell'Amministrazione dei lavori pubblici per quanto concerne il servizio amministrativo e quello tecnico, mentre al servizio di ragioneria provvede la Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici.
Art. 4
#Comma 1
Le entrate di pertinenza dell'Azienda autonoma statale della strada affluiscono, unitamente ai proventi della pubblicita', al bilancio dell'entrata.
Le spese di pertinenza dell'Azienda passano alla competenza del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
I contratti attivi e passivi stipulati dalla medesima Azienda ed in vigore all'atto della pubblicazione del presente decreto, mantengono la loro efficacia.
I depositi in conto corrente ordinario e speciale costituiti presso la Cassa depositi e prestiti e i depositi in titoli dello Stato conservano l'attuale funzione e destinazione.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Azienda passa in gestione al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 5
#Comma 1
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici potranno essere risoluti i contratti di appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando esonerata l'Amministrazione dal corrispondere all'appaltatore il decimo dell'importo delle opero non eseguite in deroga al disposto dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.
Art. 6
#Comma 1
La facolta', concessa all'Azienda, con l'art. 20 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, resta in vigore nei confronti del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 7
#Comma 1
Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici comandato a prestare servizio presso l'Azienda cessa da tale posizione.
Il personale collocato fuori ruolo ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, modificato con il R. decreto 8 dicembre 1941, n. 1472, rientra nel ruolo di provenienza.
La facolta', di cui all'art. 7 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e' demandata alla Commissione unica per gli affari del personale costituita presso il Ministero dei lavori pubblici in base al R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, per il personale in genere, dipendente dal Ministero stesso.
Art. 8
#Comma 1
Il personale assunto con contratto a' termini dell'articolo 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e successive modificazioni, passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, conservando il trattamento giuridico ed economico in atto in vigore nei propri confronti.
Non e' consentita l'assunzione di altro personale a contratto con le condizioni di cui al citato art. 4.
Art. 9
#Comma 1
Il personale dei cantonieri e capi cantonieri dell'Azienda passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, ferma restando l'efficacia delle norme di cui al R. decreto-legge 23 dicembre 1932, n. 1754, in quanto applicabili.
Art. 10
#Comma 1
Tutto il personale di ruolo che passa a prestar servizio alle dirette dipendenze del Ministero dei lavori pubblici conserva, ad personam, il trattamento economico attuale se piu' favorevole.
Art. 11
#Comma 1
La Cassa di mutuo soccorso tra i cantonieri e capi cantonieri delle strade statali passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici. Al suo ordinamento procedera' il Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto di concerto col Ministro per il tesoro.
Il contributo statale passera' sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Detto contributo e' elevato a L. 1.000.000.((1))
Il fondo massa vestiario di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, e' amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso di cui al comma che precede. Il contributo, gia' a carico dell'Azienda autonoma statale della strada e' elevato a L. 1.000.000 e gravera' sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 108 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo a favore del Fondo massa vestiario amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade statali previsto in lire 1.000.000 dal secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, e' elevato dal 1° luglio 1945, a lire 2.000.000".
Art. 12
#Comma 1
Gli organi periferici dell'Azienda sono soppressi.In loro vece sono istituiti degli uffici speciali del Genio civile per la viabilita' i quali avranno sede nelle localita' dove attualmente risiedono i soppressi uffici periferici dell'Azienda stessa.
Art. 13
#Comma 1
I ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici e quelli del Corpo Reale del genio civile saranno aumentati delle unita' risultanti dalla tabella annessa al Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302 (tabella B).
Art. 14
#Comma 1
Restano ferme tutte le norme in vigore, relative al funzionamento degli uffici, alla gestione dei lavori e al trattamento del personale gia' pertinente all'Azienda autonoma statale della strada, che non siano in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto, nonche' le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva.
Ove occorrano sara' provveduto all'emanazione di ulteriori norme per l'esecuzione del presente decreto.
Art. 15
#Comma 1
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente provvedimento.
Art. 16
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 29 settembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Mancini - Soleri
Visto il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 73. - Petia