I Regi decreti-legge 16 agosto 1926, n. 1577, e 25 novembre 1926, n. 2108, concernenti limitazioni alla facolta' di modificare le piante organiche del personale delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono abrogati.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((In caso di modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari, che importino aumenti alla spesa globale di organico, le relative deliberazioni dei comuni e delle province di cui al primo comma, dell'art. 332 e all'art. 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, sono sottoposte all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa.))((2))
((Agli effetti del comma precedente la Commissione centrale per la finanza locale delibera sotto la presidenza del Ministro per l'interno o del Sottosegretario di Stato da lui delegato e con l'intervento di tre funzionari di grado non inferiore al 5°, designati, rispettivamente, dai Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, nonche' di un presidente di Giunta provinciale o di un sindaco, in relazione alla materia trattata, designato dal Ministro per l'interno.))((2))
((Il Ministro per l'interno stabilisce, mediante decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, direttive di carattere generale, cui devono uniformarsi le Giunte provinciali amministrative nell'esame delle deliberazioni dei comuni e delle province, che comunque importino variazioni del trattamento economico del dipendente personale o modifiche dei rispettivi ruoli organici)).((2))
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 19 AGOSTO 1954, N. 968)).
Resta salva in ogni caso l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa per quanto di sua competenza.
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AGGIORNAMENTO (2)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno-24 luglio 1981, n. 149, (in 1a s.s. G.U. 29/7/1981, n. 207) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 del d.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 (che ha modificato i commi 1 e 2 del presente articolo).
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Soleri
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 16. - Petia