DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 51/1945 - Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali. (045U0051)

Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali. (045U0051)

Numero 51 Anno 1945 GU 15.03.1945 Codice 045U0051

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-11;51

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La concessione dei mutui per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali e' effettuata in base al decreto interministeriale previsto dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, dagli Istituti di credito all'uopo designati.

Il decreto interministeriale, da pubblicarsi senza spesa nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sostituisce, a tutti gli effetti, la deliberazione degli enti mutuatari.

L'istituto mutuante, subito dopo la pubblicazione del decreto interministeriale, provvede senz'altro alla stipulazione del contratto di mutuo, subordinando peraltro la somministrazione del mutuo stesso al preventivo rilascio, da parte dell'ente mutuatario, o, in difetto, da parte dello Stato, della garanzia prevista dall'art. 1 lettera b) e dall'art. 2 del predetto decreto legislativo.

Nei casi di assoluta necessita', riconosciuti dalla Commissione centrale della finanza locale, l'istituto mutuante potra' essere autorizzato, con il decreto interministeriale, cui al primo comma del presente articolo, ad effettuare, appena stipulato il contratto di mutuo - ed in pendenza delle pratiche per la determinazione dei cespiti da costituire in garanzia - la somministrazione di una somma non eccedente i due terzi dell'importo del mutuo stesso. In tal caso, l'operazione di mutuo sara' assistita dalla garanzia dello Stato, la quale cessera', in tutto o in parte, se e quando venga provveduto al rilascio della garanzia di cui all'art. 1 lettera b) del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 211.

Il saldo della somma mutuata sara' somministrato allorche' sia stato provveduto a tale costituzione di garanzia o sia stata riconosciuta la impossibilita' dell'ente mutuatario di costituirla, ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto legislativo.


Art. 2

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Comma 1

In relazione alla garanzia prestata a norma dell'ultimo comma del precedente articolo e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, lo Stato, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario e dietro semplice notifica dell'insolvenza da parte dell'istituto mutuante, subentra negli obblighi assunti dall'ente stesso verso quest'ultimo.


Art. 3

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Comma 1

Tutti gli atti occorrenti per l'applicazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Alle operazioni stesse non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. LUOGOTENENZIALE 21 NOVEMBRE 1945, N. 722))


Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA


BONOMI - SOLERI - PESENTI


Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 30. - Petia