DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. (12G0046)

Numero 24 Anno 2012 GU 22.03.2012 Codice 012G0046

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-02;24

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato per brevita' «decreto».


I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono applicare o introdurre disposizioni piu' favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente decreto.
Restano ferme le disposizioni in tema di iscrizione delle agenzie per il lavoro all'Albo informatico di cui all'articolo 4 del decreto, nonche' in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.


Art. 5

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Comma 1

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Comma 2

All'articolo 21, comma 3, del decreto, le parole: «nonche' la data di inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' la data di inizio e la durata prevedibile della missione».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Comma 2

All'articolo 22 del decreto, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate anche con rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazione il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presente decreto.».


Art. 7

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Comma 1

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Art. 8

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.