Il presente decreto si applica ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato per brevita' «decreto».
I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono applicare o introdurre disposizioni piu' favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente decreto.
Restano ferme le disposizioni in tema di iscrizione delle agenzie per il lavoro all'Albo informatico di cui all'articolo 4 del decreto, nonche' in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.