Il presente decreto regola i divieti e le limitazioni in materia di immissione sul mercato e di uso nel territorio nazionale dei policlorobifenili e policlorotrifenili, nonche' degli impianti ed apparecchi e fluidi che li contengono, riportati nell'allegato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Adeguamenti tecnici
Comma 2
I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono emanati dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti gia' immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.
Art. 4
#Comma 1
Immissione sul mercato
Comma 2
E' vietata l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui al punto 1 dell'allegato, nonche' degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'uso degli apparecchi, degli impianti e dei fluidi elencati nel punto 2 dell'allegato, contenenti le sostanze e i preparati di cui al punto 1 e utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' consentito sino all'eliminazione o fino al termine della loro durata operativa, purche' il detentore sottoponga a controlli, almeno annuali, gli apparecchi e gli impianti medesimi, secondo le norme CEI o altre norme tecniche generalmente adottate dagli operatori del settore.
Qualora per ragioni tecniche non sia possibile utilizzare prodotti di sostituzione per il funzionamento e la normale manutenzione degli apparecchi e degli impianti e fluidi di cui al comma 2, e questi siano in buono stato di conservazione, e' consentito l'uso di PCB e PCT e dei loro preparati al solo fine di completare il livello dei liquidi contenenti PCB e PCT degli impianti medesimi. In tale caso deve essere data comunicazione alla regione.
In caso di accertate anomalie, le regioni possono, per motivi di protezione della salute pubblica e dell'ambiente, vietare l'uso di apparecchi di cui al comma 2, anche prima del termine ivi previsto.
E' vietata l'immissione sul mercato d'occasione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al comma 2, non destinati all'eliminazione.
Art. 5
#Comma 1
Censimento
Comma 2
Presso ciascuna regione o provincia autonoma e' istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalita' per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o provincia autonoma competente.
Le regioni e le province autonome attuano il censimento, comunicando i relativi dati ai Ministri dell'ambiente e della sanita', che informano le amministrazioni interessate.
La cessazione di uso, nonche' le previste modalita' di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, e' denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai Ministri dell'ambiente e della sanita', che informano le amministrazioni interessate.
Art. 6
#Comma 1
Etichettatura
Comma 2
Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, stabilisce, con proprio decreto, le modalita' di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT), con particolare riguardo alle indicazioni relative all'eliminazione dei PCB e dei PCT, alla manutenzione e all'uso degli apparecchi e impianti che li contengono, alle misure da adottare in caso di perdite accidentali ed incendio.
Art. 7
#Comma 1
Controllo delle regioni
Comma 2
Le regioni e le unita' sanitarie locali vigilano sull'osservanza delle norme del presente decreto, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
Le regioni, in particolare, provvedono, anche mediante ispezioni, al controllo delle condizioni di sicurezza adottate nella detenzione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, della periodicita' delle verifiche che il detentore e' tenuto ad effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonche' del corretto smaltimento degli stessi.
Art. 8
#Comma 1
S a n z i o n i
Comma 2
Chiunque immette sul mercato od utilizza le sostanze, i preparati ed i prodotti elencati nell'allegato, in violazione delle disposizioni del presente decreto, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.
Chiunque omette di provvedere alle denunce di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 5, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.