Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
F i n a l i t a'
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Norma finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' minori entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Art. 4
#Comma 1
Disposizione finale
Comma 2
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.