DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. (17G00051)

Numero 37 Anno 2017 GU 30.03.2017 Codice 17G00051

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;37

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Comma 2

Al Titolo VI dopo il Capo II-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:

«Capo II-ter

Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento

Art. 126-decies

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base.
2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento.
3. Ai fini del presente capo, l'espressione:
a) "servizi collegati al conto" indica tutti i servizi connessi all'apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l'apertura di credito, lo sconfinamento e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
b) "servizio di trasferimento" indica il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine;
c) "operazioni in numero superiore" indica le operazioni, delle tipologie individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici stabiliti ai sensi del medesimo articolo;
d) "operazioni aggiuntive" indica, in relazione al conto di base, i servizi e le operazioni, delle tipologie diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, che il consumatore puo' richiedere sul conto di base. Si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dall'articolo 121, comma 1, lettera i);
e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
f) "prestatori di servizi di pagamento" indica le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
g) "conto di base" indica un conto di pagamento denominato in euro con le caratteristiche di cui alla sezione III.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/92/UE.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo II-bis.
6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente capo, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilita' delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilita', agevolare l'accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica l'articolo 126-bis, comma 5.
7. La Banca d'Italia e' designata quale autorita' competente per lo svolgimento dei compiti indicati dagli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE.
8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento eventualmente in essere presso la Banca d'Italia e la Cassa Depositi e Prestiti.

Sezione I

Trasparenza e comparabilita' delle spese

Art. 126-undecies

Terminologia standardizzata europea

1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale in conformita' a quanto stabilito dalla direttiva 2014/92/UE. L'elenco impiega la terminologia standardizzata europea definita dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE.
2. L'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale e' aggiornato in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2014/92/UE. La Banca d'Italia pubblica l'elenco nazionale aggiornato.
3. I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea nei documenti previsti dall'articolo 126-duodecies, nei contratti e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori.
4. I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare denominazioni e marchi commerciali per individuare i propri servizi nelle comunicazioni e informazioni precontrattuali, contrattuali, commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti con disposizioni della Banca d'Italia.

Art. 126-duodecies

Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento, rispettivamente, attraverso un "Documento informativo sulle spese" e un "Riepilogo delle spese" in conformita' alle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 e dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE.
2. Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di pagamento ai sensi dei capi I e II-bis secondo quanto previsto con disposizioni della Banca d'Italia.
3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori un glossario dei principali termini impiegati nei documenti previsti dal presente articolo, redatto in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile.
4. Il "Documento informativo sulle spese" e il "Riepilogo delle spese" di cui al comma 1 sono redatti in conformita' alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Con disposizioni della Banca d'Italia sono stabiliti anche i casi e le modalita' di calcolo, comunicazione e presentazione di un apposito indicatore sintetico di costo relativo al conto di pagamento, da includere almeno nel "Documento informativo sulle spese".

Art. 126-terdecies

Siti web di confronto

1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o piu' siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul proprio sito web, ove disponibile.
2. I siti web previsti dal comma 1:
a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori;
b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili per i servizi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 126-undecies, comma 1, nonche' dell'indicatore sintetico di costo previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia;
c) sono funzionalmente indipendenti e assicurano parita' di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento nella partecipazione al sito e nella visualizzazione dei risultati di ricerca;
d) contengono informazioni chiare e facilmente accessibili sull'identita' dei soggetti che costituiscono e gestiscono il sito, nonche' sui criteri utilizzati per il confronto tra le offerte, da definirsi in modo semplice e oggettivo;
e) impiegano un linguaggio facilmente comprensibile e, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea di cui all'articolo 126-undecies;
f) forniscono informazioni corrette e aggiornate, indicando la data dell'ultimo aggiornamento;
g) comprendono un'ampia gamma di offerte di conti di pagamento rappresentative di una quota significativa del mercato e, nel caso in cui non forniscano un quadro completo del mercato, indicano chiaramente tale circostanza prima di mostrare i risultati della ricerca;
h) prevedono adeguate procedure per la segnalazione di errori nelle informazioni pubblicate;
i) non possono svolgere attivita' di mediazione;
l) non possono rifiutare le richieste di adesione da parte dei prestatori di servizi di pagamento;
m) escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per i giustificati motivi previsti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia di cui al comma 3;
n) pubblicano la lista dei prestatori di servizi di pagamento aderenti;
o) dispongono della certificazione e di una verifica annuale positiva secondo quanto previsto dal comma 3.
3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e' certificata e annualmente verificata da un ente specializzato, con apposita relazione. I titolari dei siti web inviano la relazione dell'ente specializzato alla Banca d'Italia che ne da' notizia sul proprio sito web. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le caratteristiche dell'ente certificatore, la procedura di accreditamento che dovra' garantire il rispetto dei principi di imparzialita', indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m).
4. I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati necessari per il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
5. I titolari dei siti web comunicano la cessazione del funzionamento del sito alla Banca d'Italia.

Art. 126-quaterdecies

Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti
1. Quando il conto di pagamento e' offerto congiuntamente ad altri prodotti o servizi diversi da quelli menzionati all'articolo 126-decies, comma 3, lettera a), come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore se l'acquisto del conto di pagamento e' condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Nel caso in cui sia consentito l'acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento fornisce separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente, in conformita' alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi e specificando almeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.
2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dall'articolo 120-octiesdecies.

Sezione II

Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento

Art. 126-quinquiesdecies

Servizio di trasferimento

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica.
2. Il servizio di trasferimento e' avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i conti hanno due o piu' titolari, l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento e' fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe ne' sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento.
3. Il servizio di trasferimento e' eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformita' alla procedura stabilita dall'articolo 10 della direttiva 2014/92/UE. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative del presente comma.
4. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:
a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;
c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data e' fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento trasferente;
d) indica se intende avvalersi della facolta' di ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7.
5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e' responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore puo' chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione, in conformita' a quanto indicato nell'autorizzazione del consumatore, ivi compresi l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti, nonche' le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi.
6. Quando le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l'esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilita' del prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi dell'articolo 126-septiesdecies, il prestatore di servizi di pagamento ricevente puo' chiedere al consumatore di fornire le informazioni mancanti.
7. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione del consumatore all'esecuzione del servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 mesi o in mancanza di richiesta da parte del consumatore del servizio di reindirizzamento, e' tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura al consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal consumatore nell'autorizzazione. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal consumatore nell'autorizzazione.
9. Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In tal caso, resta fermo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine. L'esecuzione del servizio di trasferimento non puo' essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.
10. La continuita' nella fruizione dei servizi di pagamento e' assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto e' l'effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

Art. 126-sexiesdecies

Spese applicabili per il servizio di trasferimento

1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 4, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.
3. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte del consumatore, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.
4. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3.

Art. 126-septiesdecies

Obblighi informativi e responsabilita'

1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalita' con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis.
2. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente e' tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma e' maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilita' esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore piu' elevato del limite stabilito ai sensi e in conformita' all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento.

Art. 126-octiesdecies

Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario

1. Il consumatore titolare di un conto di pagamento che intenda aprire un conto di pagamento in un altro Stato comunitario puo' richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore, il prestatore di servizi di pagamento di origine:
a) fornisce gratuitamente al consumatore le informazioni disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico e agli addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento, nonche' quelle relative ai bonifici in entrata ricorrenti e agli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore nei precedenti tredici mesi. Il prestatore di servizi di pagamento di origine informa altresi' il consumatore che tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che esso non offre;
b) trasferisce l'eventuale saldo positivo del conto di origine verso il conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purche' la richiesta del consumatore identifichi con precisione il prestatore di servizi di pagamento e il conto di destinazione;
c) chiude il conto di pagamento di origine.
2. Salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che impediscono la chiusura del conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di origine esegue le operazioni previste dal comma 1 alla data specificata dal consumatore nella richiesta. La data e' fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine, salvo diverso accordo con il consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento di origine comunica immediatamente al consumatore l'eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la chiusura del conto di pagamento.

Sezione III

Conto di base

Art. 126-noviesdecies

Diritto al conto di base

1. Le banche, la societa' Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, "conto di base".
2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalita' previste dalla presente sezione.
3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtu' del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonche' ai sensi degli altri trattati internazionali in materia.

Art. 126-vicies

Apertura del conto di base

1. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento puo' rifiutare la richiesta di apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 126-noviesdecies o se il consumatore e' gia' titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verra' chiuso. A tal fine, prima di aprire un conto di base, il prestatore di servizi di pagamento puo' chiedere al consumatore di dichiarare per iscritto se lo stesso e' gia' titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare tutti i servizi indicati dall'allegato A.
2. In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento ne informa il consumatore immediatamente, e al piu' tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, per iscritto e senza spese, indicando le specifiche motivazioni del rifiuto e informando il cliente delle procedure di reclamo disponibili e della sua facolta' di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis. La comunicazione delle motivazioni del rifiuto non e' tuttavia dovuta ove tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3. L'apertura del conto di base non puo' essere condizionata all'acquisto di servizi accessori o di azioni del prestatore di servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo uniforme a tutta la clientela del prestatore di servizi di pagamento.

Art. 126-vicies semel

Caratteristiche del conto di base

1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Il decreto individua, per uno o piu' profili di clientela ai quali il conto di base e' destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i servizi inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli elencati nell'allegato A, nonche' le relative eventuali scritturazioni contabili. Sul conto di base non possono essere concesse aperture di credito ne' sconfinamenti.
2. Il titolare del conto di base puo' eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore.
3. Il titolare del conto puo' richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non puo' imporre, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato ai sensi del comma 1. Alle spese addebitabili per tali operazioni si applica l'articolo 126-vicies-bis. In ogni caso, il conto di base non puo' prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore puo' effettuare, in relazione ai servizi elencati nell'allegato A, in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.
4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base.

Art. 126-vicies bis

Spese applicabili

1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, puo' essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili.
2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con finalita' di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.
3. Il costo delle operazioni in numero superiore non e' in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base.

Art. 126-vicies ter

Recesso

1. Il consumatore puo' esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 126-septies, commi 1 e 3.
2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' recedere dal contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o piu' delle seguenti condizioni:
a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3;
c) l'accesso al conto di base e' stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
d) il consumatore non soggiorna piu' legalmente nell'Unione europea;
e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A.
3. In caso di recesso, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato. Si applicano l'articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione delle motivazioni del recesso, l'articolo 126 e le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
4. Nella comunicazione del recesso il consumatore e' informato delle procedure di reclamo disponibili, della sua facolta' di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis.
5. Fermo restando il divieto di concedere aperture di credito o sconfinamenti sul conto di base, il prestatore di servizi di pagamento puo' disporre, per eventuali situazioni di incapienza, la sospensione dei servizi collegati al conto fino al ripristino dei fondi.

Art. 126-vicies quater

Conti di base per particolari categorie di consumatori

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base e' offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresi' le condizioni e le modalita' per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.

Art. 126-vicies quinquies

Informazioni sul conto di base

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia.

Art. 126-vicies sexies

Educazione finanziaria

1. La Banca d'Italia promuove iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi dell'articolo 126-vicies quater, informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilita' di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie.
2. La Banca d'Italia puo' promuovere la redazione di codici di condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali.».


Al comma 3-bis dell'articolo 128-bis del Titolo VI, Capo III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «reclamo» e' sostituita dalla seguente: «esposto» e le parole: «al reclamante» sono sostituite dalle seguenti: «all'esponente».


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni finali, termini di adozione delle disposizioni attuative ed entrata in vigore

Comma 2

All'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. Il trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, e' effettuato senza oneri e spese per il consumatore. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente comma e, in deroga a quanto stabilito nel periodo precedente, puo' stabilire che, per il trasferimento dei titoli depositati presso un depositario centrale estero o non assoggettati al regime di dematerializzazione, al consumatore possano essere addebitate le spese sostenute in diretta conseguenza del necessario intervento di un soggetto terzo.».


Dopo l'articolo 27-quater della Tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, e' aggiunto il seguente: «articolo 28 - Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 126-viciesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».


Entro un anno dalla data di entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi previsti dagli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, i prestatori di servizi di pagamento possono convertire i conti di base aperti ai sensi della convenzione prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in conti di base sottoposti alla disciplina della Sezione III, del capo II-ter, del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dandone comunicazione al titolare del conto. Per i due anni successivi alla conversione, e' fatto divieto al prestatore di servizi di pagamento di modificare le condizioni economiche del conto di base. Ai conti di base preesistenti, non convertiti ai sensi del presente comma, continua ad applicarsi la disciplina recata dalla predetta convenzione.


Art. 3

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.