DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 213/2006 - Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

Numero 213 Anno 2006 GU 15.06.2006 Codice 006G0232

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-05-02;213

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Istituzione di sistemi per la segnalazione degli eventi aeronautici

Comma 2

E' istituito un sistema di segnalazione obbligatoria degli eventi affidato all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).


E' istituito un sistema di segnalazione volontaria degli eventi affidato all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).


L'istituzione dei sistemi di segnalazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2 ha come unico obiettivo la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici e non mira alla determinazione di colpe o responsabilita'.


Art. 3

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Comma 1

Segnalazioni obbligatorie

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 828 e 829 del codice della navigazione, sono segnalati all'ENAC gli eventi che mettono in pericolo oppure che, se non corretti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile impiegato in attivita' dell'aviazione civile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona. A titolo esemplificativo si considerano tali gli eventi ricompresi negli allegati I e II al presente decreto legislativo.


Qualora la Commissione europea decida di modificare gli allegati alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, al fine di estendere o modificare gli esempi di eventi, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla contestuale modifica degli allegati di cui al comma 1.


Art. 4

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Comma 1

Obbligo di segnalazione

Comma 2

La segnalazione degli eventi di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere effettuata anche da parte di chiunque eserciti, in altre operazioni riguardanti l'aviazione civile, funzioni simili a quelle dei soggetti di cui al comma 1.


Art. 5

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Comma 1

Raccolta e conservazione delle informazioni

Comma 2

L'ENAC, operando con trasparenza, predispone un sistema per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione degli eventi oggetto di segnalazione obbligatoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.


L'ENAC, quando riceve la segnalazione di un evento, lo inserisce nella propria banca dati con le garanzie di cui all'articolo 8, comma 1, e lo porta a conoscenza, se necessario, ai sensi della normativa vigente, dell'autorita' competente dello Stato membro in cui l'evento si e' verificato, in cui l'aeromobile e' immatricolato, in cui l'aeromobile e' stato fabbricato, in cui l'esercente e' certificato.


Nella banca dati di cui al comma 2 sono altresi' registrati gli eventi classificati come incidenti o come inconvenienti gravi dall'ANSV, sulla base delle definizioni contenute nella direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994.


L'ENAC adotta le necessarie misure per garantire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel-l'esercizio dei poteri di competenza, un costante flusso informativo dei dati raccolti.


Art. 6

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Comma 1

Segnalazioni volontarie

Comma 2

L'ANSV predispone un sistema per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione di eventi non ricompresi tra quelli oggetto della segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 3, ma che secondo i soggetti informatori rappresentino o possano rappresentare un rischio per la sicurezza della navigazione aerea, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.


La segnalazione degli eventi di cui al comma 1 puo' essere effettuata da parte di chiunque eserciti, nell'ambito dell'aviazione civile, funzioni uguali o simili a quelle dei soggetti di cui all'articolo 4.


Le segnalazioni volontarie di cui al comma 1 sono inserite nella banca dati dell'ANSV.


Art. 7

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Comma 1

Scambio e diffusione delle informazioni

Comma 2

L'ENAC mette a disposizione della Commissione europea, nonche' degli organismi degli Stati membri preposti alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile ed allo svolgimento delle inchieste sugli incidenti e sugli inconvenienti dell'aviazione civile tutte le pertinenti informazioni sulla sicurezza registrate nella banca dati di cui all'articolo 5, comma 2.


L'ANSV mette a disposizione dei soggetti che ne abbiano interesse le pertinenti informazioni sulla sicurezza registrate nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 3, affinche' possano essere utilizzate per migliorare il livello di sicurezza dell'aviazione.


L'ENAC e l'ANSV hanno reciproco ed immediato accesso alle rispettive banche dati a fini esclusivamente di prevenzione.


Le banche dati per la raccolta delle segnalazioni obbligatorie e volontarie utilizzano per la gestione delle segnalazioni il programma informatico sviluppato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003, o altro compatibile.


Art. 8

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Comma 1

Tutela della riservatezza delle informazioni

Comma 2

Gli eventi segnalati ai sensi dell'articolo 3 sono inseriti nella banca dati dell'ENAC in modo tale da non consentire l'identificazione delle persone.


L'ANSV stabilisce le modalita' per garantire la immediata cancellazione dei dati personali dalle segnalazioni di cui all'articolo 6, comma 3.


I datori di lavoro non possono adottare provvedimenti pregiudizievoli per il personale per il solo fatto che quest'ultimo, ai sensi degli articoli 3 e 6, abbia segnalato un evento di cui sia a conoscenza.


E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.


Art. 9

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Comma 1

Utilizzabilita' delle segnalazioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le norme nazionali dettate in materia di accesso alle informazioni da parte dell'autorita' giudiziaria in sede penale, le informazioni relative agli eventi raccolti dall'ENAC e dall'ANSV nelle rispettive banche dati sono utilizzate unicamente per fini di prevenzione.


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

l. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dopo centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.