LEGGE

Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

Numero 533 Anno 1981 GU 28.09.1981 Codice 081U0533

urn:nir:stato:legge:1981-09-23;533

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Delega al Governo

Comma 2

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1981, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare, per un definitivo riassetto legislativo, integrazioni e modificazioni al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al fine di realizzare:
a) la introduzione di un diverso sistema di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che indiretti in armonia con i sistemi previsti per gli altri settori delle pensioni dal vigente ordinamento giuridico;
b) la rideterminazione dei trattamenti pensionistici base di cui alle tabelle C, G, M, N ed S allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con particolare riguardo a quelli delle vedove dei grandi invalidi;
c) la revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai principi statuiti dall'articolo 1 del su riferito testo unico approvato con decreto presidenziale n. 915 che definisce la natura della pensione di guerra;
d) un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla tabella E annessa al su richiamato testo unico per le varie lettere di superinvalidita' in relazione alle finalita' istitutive degli assegni medesimi;
e) il riassetto della indennita' di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle piu' gravi infermita' o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella E, la rispondenza della detta indennita' alle effettive esigenze derivanti dall'invalidita' di guerra;
f) All'aggiornamento, alla luce delle piu' recenti acquisizioni scientifiche, delle tabelle di classificazione delle invalidita' e dei criteri di applicazione delle tabelle stesse;
g) l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra;
h) l'estensione dei benefici di cui all'articolo 89 del citato testo unico al secondo figlio maschio, che ne faccia richiesta;
i) un ulteriore perfezionamento normativo nonche' lo snellimento delle procedure per conseguire una effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni di guerra anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi servizi.


Art. 2

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Comma 1

Decorrenza dei benefici

Comma 2

La decorrenza dei benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge dovra' essere stabilita come in appresso:
1 luglio 1981 per i benefici concessi in attuazione dei criteri contemplati nelle lettere b), c), d), e), f) e g) del precedente articolo 1;
1 gennaio 1982 per i benefici concessi in attuazione dei criteri previsti dalla lettera a) dell'articolo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

L'onere derivante dalle disposizioni da emanarsi in base alla presente delega viene valutato, in ragione di anno, in lire 302 miliardi. All'onere relativo al periodo 1 luglio 31 dicembre 1981, valutato in lire 103 miliardi e 500 milioni, di cui 100 miliardi per i miglioramenti in materia di pensioni di guerra e 3 miliardi e 500 milioni per l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si provvede mediante utilizzo degli appositi accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.