Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 28 e' punito con le sanzioni previste all'articolo 18.»;
h) all'articolo 32, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS»;
i) all'articolo 34:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresi' diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 e' dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione.»;
3) al comma 3, le parole «fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilita' o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.»;
l) all'articolo 36, comma 3, le parole «entro i sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro i dodici anni»;
m) all'articolo 38, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»;
n) all'articolo 42, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilita' in situazione di gravita', accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.»;
o) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)). - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.
2. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»;
p) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole «euro 2.582» sono aggiunte le seguenti: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»;
q) all'articolo 53, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Ferma restando le sanzioni di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»;
r) all'articolo 54:
1) al comma 7, le parole «di cui all'articolo 28» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 27-bis e 28»;
2) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.»;
s) all'articolo 56, comma 4-bis, le parole «la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8.» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni di cui all'articolo 54, comma 8.»;
t) all'articolo 68, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3, alle lavoratrici di cui al presente articolo, l'indennita' giornaliera e' corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.»;
u) all'articolo 69, al comma 1, dopo le parole «Alle lavoratrici» sono inserite le seguenti: «e ai lavoratori» e la parola «madri» e' sostituita dalla seguente: «genitori»;
v) all'articolo 70, al comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3, l'indennita' di maternita' e' corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.».