DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del

Numero 105 Anno 2022 GU 29.07.2022 Codice 22G00114

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-30;105

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e finalita'


Il presente decreto reca disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attivita' lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilita' di cura tra uomini e donne e la parita' di genere in ambito lavorativo e familiare.


Nell'ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialita' e all'assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.


Art. 2

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Comma 2

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 28 e' punito con le sanzioni previste all'articolo 18.»;
h) all'articolo 32, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS»;
i) all'articolo 34:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresi' diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 e' dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione.»;
3) al comma 3, le parole «fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilita' o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.»;
l) all'articolo 36, comma 3, le parole «entro i sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro i dodici anni»;
m) all'articolo 38, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»;
n) all'articolo 42, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilita' in situazione di gravita', accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.»;
o) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)). - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.
2. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»;
p) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole «euro 2.582» sono aggiunte le seguenti: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»;
q) all'articolo 53, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Ferma restando le sanzioni di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»;
r) all'articolo 54:
1) al comma 7, le parole «di cui all'articolo 28» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 27-bis e 28»;
2) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.»;
s) all'articolo 56, comma 4-bis, le parole «la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8.» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni di cui all'articolo 54, comma 8.»;
t) all'articolo 68, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3, alle lavoratrici di cui al presente articolo, l'indennita' giornaliera e' corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.»;
u) all'articolo 69, al comma 1, dopo le parole «Alle lavoratrici» sono inserite le seguenti: «e ai lavoratori» e la parola «madri» e' sostituita dalla seguente: «genitori»;
v) all'articolo 70, al comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3, l'indennita' di maternita' e' corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53

Comma 2

All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni».


Art. 7

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Comma 1

Interventi per la promozione delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza

Comma 2

Al fine di migliorare la conoscibilita' della normativa e degli strumenti di sostegno della genitorialita' e delle attivita' di cura, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'ambito dei progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, attiva specifici servizi digitali per l'informazione e l'accesso ai congedi e ai permessi disponibili per i lavoratori con responsabilita' di cura.


La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della salute e con i Ministri delegati per gli affari regionali, per le pari opportunita' e la famiglia e per le disabilita', adotta iniziative di carattere informativo per accrescere la conoscenza e promuovere l'utilizzo dei congedi e permessi disciplinati dal presente decreto legislativo, provvedendo altresi' ad assicurare che le Aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i servizi socio-sanitari e anagrafici forniscano informazioni complete, accessibili e tempestive in merito all'esistenza e alle modalita' di fruizione degli stessi.


All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 8

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Comma 1

Monitoraggio

Comma 2

L'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) presenta annualmente, anche sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Parlamento, una relazione concernente la fruizione degli istituti oggetto del presente decreto legislativo, al fine di consentirne il monitoraggio e la valutazione, con particolare riguardo agli impatti sulla parita' di genere nel mercato del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di vita e della condivisione dei carichi di cura. La relazione comprende, altresi' uno studio sull'interazione tra i diversi tipi di congedo previsti dall'ordinamento, tra cui il congedo di adozione ed i congedi per motivi familiari riconosciuti ai lavoratori autonomi.


Con l'accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) definiscono ulteriori contenuti della relazione di cui al comma 1, anche con riferimento ai criteri e alle modalita' di monitoraggio e alle tempistiche.


Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dai commi 1 e 2 mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 9

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

L'INPS effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto fornendo le relative informazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.