DECRETO-LEGGE

D.L. 235/1981 - DECRETO-LEGGE 22 maggio 1981, n. 235

DECRETO-LEGGE 22 maggio 1981, n. 235

Numero 235 Anno 1981 GU 26.05.1981 Codice 081U0235

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-06-03;235

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità e l'urgenza di disporre il finanziamento di interventi straordinari a favore della regione Calabria in settori produttivi di vitale importanza, particolarmente colpiti dalla crisi economica ed occupativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

In attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91, è autorizzata per lo anno 1981 la spesa di lire 160 miliardi per la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'attuazione di interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione medesima.

Art. 2

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Comma 1


Gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono attuati sulla base di progetti esecutivi predisposti dalla regione con la collaborazione di consorzi, comunità montane ed altri enti regionali esistenti, che svolgono attività, anche di studio e di ricerca, nei settori oggetto di intervento.

Art. 3

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Comma 1


Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, la regione, i consorzi e gli altri enti regionali possono assumere fino al 31 dicembre 1981, con facoltà di richiesta nominativa e con contratto a tempo determinato di durata non superiore a centouno giorni lavorativi, il personale strettamente occorrente che, nell'anno 1980, abbia prestato almeno cinquantuno giorni lavorativi presso enti o consorzi operanti nello ambito regionale negli stessi settori.
Gli enti di cui al precedente comma non potranno comunque utilizzare un numero di lavoratori a tempo determinato superiore a quello impiegato nel 1980 nei medesimi settori.

Art. 4

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Comma 1


La regione eroga i fondi di cui all'art. 1 del presente decreto agli enti incaricati dell'attuazione degli interventi secondo le modalità previste nella legge di contabilità regionale e previa documentazione delle opere e dei lavori eseguiti, nonchè del numero dei lavoratori occupati, in raffronto con quello dell'anno precedente, delle retribuzioni loro corrisposte e delle contribuzioni previdenziali e assistenziali versate.

Art. 5

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Comma 1


Al fondo di dotazione dell'EFIM per il periodo 1981-83 viene autorizzato il conferimento aggiuntivo di lire 50 miliardi per la realizzazione di impianti da insediare nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, per la produzione industriale di mezzi di difesa.
Tale somma viene conferita al fondo di dotazione dell'EFIM in ragione di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1981
((. Per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 si provvede in sede di legge finanziaria))
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Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione per il periodo 1981-83, l'IRI è autorizzato a destinare la somma di lire 70 miliardi per la realizzazione dello impianto di laminazione di Gioia Tauro e la somma di lire 16 miliardi per gli insediamenti industriali della Finmeccanica in Calabria.

Art. 6

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Comma 1


All'onere di lire 170 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente la voce "Rifinanziamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno", restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 1981, n. 119.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6-bis

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Comma 1

((Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1981, sulle disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, da destinare agli interventi nei territori meridionali))
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Art. 7

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

FORLANI - CAPRIA - LA MALFA - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 6