All'articolo 8, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole «dall'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «dal GSE».
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione delle direttive 2015/652/UE e 2015/1513/UE
Art. 8
#Comma 1
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli Allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652
Comma 2
Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.
Comma 3
Capo II - Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2015/1513/UE
Art. 12
#Comma 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1), della direttiva (UE) 2015/1513
Comma 2
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:
«q-bis) "rifiuti": rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione;
q-ter) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);
q-quater) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;
q-quinquies) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;
q-sexies) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
q-septies) "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;
q-octies) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;
q- nonies) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38;
q-decies) "biocarburanti avanzati": biocarburanti da materie prime e altri carburanti rinnovabili di cui all'allegato I, parte 2-bis, parte A.».
Art. 13
#Comma 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della direttiva (UE) 2015/1513
Comma 2
All'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis: L'obiettivo nazionale, da conseguire nel 2020, e' almeno pari a 0,5%, in contenuto energetico, di immissione in consumo di biocarburanti avanzati, espresso come percentuale della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020.».
Art. 14
#Comma 1
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
Comma 2
All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da «rifiuti, compreso il gas di discarica» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «materie prime e altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis, e' equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte l'immissione in consumo degli altri biocarburanti. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il rispetto del principio di prossimita' nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 182-bis.».
Art. 16
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17
#Comma 1
Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Il divieto di miscelazione di cui all'articolo 7-quater, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, non si applica alle scorte di miscele presenti presso i depositi all'entrata in vigore del presente decreto e fino al loro esaurimento. Il divieto si applica comunque decorsi 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 4 che disciplinano la trasmissione di dati e informazioni all'ISPRA, ed e' abrogato per le restanti disposizioni.».
Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto al comma 1, lettera g), dell'articolo 4, e' adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
All'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati i commi 4, 5-bis, 5-quater e 7.
Al fine di consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo regime incentivante, il comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, e' abrogato a partire dal 30 giugno 2018. Restano in ogni caso ferme le disposizioni relative all'applicazioni del bilancio di massa in caso di maggiorazione di cui al presente decreto.
Entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31, in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accisa.