All'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 351, e' aggiunto il seguente comma:
"I prodotti di cacao in polvere definiti nell'allegato ai numeri da 8) a 13), se presentati in preimballaggi individuali di peso netto compreso tra 50 grammi ed un chilogrammo incluso, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi netti unitari seguenti: 50 grammi, 75 grammi, 125 grammi, 250 grammi, 500 grammi, 750 grammi, un chilogrammo".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il n. 19) dell'allegato alla legge 30 aprile 1976, n. 351, e' sostituito dal seguente:
"Cioccolato alle nocciole gianduia (o uno dei derivati di quest'ultimo termine): il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao e' pari al 32 per cento e quello di cacao secco sgrassato all'8 per cento e, dall'altro, da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano non piu' di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole.
Possono inoltre essere aggiunti:
a) latte o materie secche provenienti dalla disidratazione parziale e totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga piu' del 5 per cento in peso di materia secca totale d'origine lattica, di cui l'1,25 per cento al massimo di grasso butirrico;
b) mandorle, nocciole e noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto".
Art. 3
#Comma 1
Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' consentito confezionare i prodotti di cui al precedente art. 1 in pesi netti unitari diversi da quelli previsti dal medesimo articolo.