DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Numero 494 Anno 1982 GU 03.08.1982 Codice 082U0494

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;494

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

L'art. 6 della legge 22 maggio 1973, n. 269, e' sostituito dal seguente:
"Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:
a) la specie e, se necessario, la sottospecie, la varieta' ed il clone;
b) la categoria: materiali di propagazione selezionati o materiali di propagazione controllati;
c) la provenienza o la regione di provenienza per i materiali di propagazione selezionati;
d) i materiali di base per i materiali di propagazione controllati;
e) l'origine autoctona e non autoctona;
f) l'anno di maturazione dei semi;
g) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi".


Art. 2

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Comma 1

L'art. 7 della legge 22 maggio 1973, n. 269, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della presente legge si intendono per:
1) materiali forestali di base:
a) per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme;
b) per i materiali di riproduzione sessuale: le piante, i soprassuoli e gli arboreti da seme;
c) per i materiali di propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate;
2) materiali forestali di propagazione:
a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinate alla propagazione di detti semi;
b) le parti di piante: le talee, le margotte, le radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni;
c) le piante: le piante di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i piantoni ed i selvaggioni;
3) materiali forestali di propagazione selezionati:
i materiali provenienti da materiali di base, di cui al precedente punto 1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati dall'allegato B della presente legge;
4) materiali forestali di propagazione controllati:
i materiali di base ufficialmente ammessi in conformita' di quanto disposto dagli articoli 3, e 4 della presente legge".


Art. 3

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Comma 1

Dopo l'art. 7 della legge 22 maggio 1973, n. 269, sono inseriti i seguenti:
"Art. 7-bis. - Possono essere ammessi alla produzione di materiali di propagazione controllati soltanto i materiali di base da cui derivano materiali di propagazione aventi valore di utilizzazione superiore.
Il valore di utilizzazione superiore e' valutato mediante le prove comparative, condotte secondo le norme di cui all'allegato C della presente legge".
"Art. 7-ter. - Ai fini della presente legge si intende per valore di utilizzazione superiore: il valore dato dalle caratteristiche genetiche dei materiali di propagazione, che globalmente considerati rappresentano, rispetto ai testimoni scelti conformemente all'allegato C, un netto miglioramento per la silvicoltura in generale o per la coltura nelle regioni in cui tali testimoni sono normalmente utilizzati".
"Art. 7-quater. - Ai fini della presente legge si intende per arboreto da seme: la piantagione di cloni e di discendenti selezionati, isolata contro ogni impollinazione estranea o installata in modo da evitare o da limitare detta impollinazione, e gestita nel modo piu' idoneo a produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili".


Art. 4

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 9 della legge 22 maggio 1973, n. 269, e' sostituito dal seguente:
"Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente art. 1 destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all'art. 7, punti 3) e 4), e deve essere prodotto nei vivai controllati ai sensi della presente legge".
Dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"I materiali di propagazione di specie iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali devono derivare solo dai materiali di cui all'art. 7, punto 4), della presente legge".


Art. 5

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Comma 1

Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge 22 maggio 1973, n. 269, sono inseriti i seguenti:
"Sul cartellino del produttore alla voce "provenienza" dovra' essere indicato "materiali di propagazione di arboreto da seme" per le sementi di arboreto da seme e per i materiali di propagazione prodotti partendo da tali sementi.
Sul cartellino medesimo alla voce "provenienza" dovra' essere indicato il termine "ammissione provvisoria" per i materiali di propagazione controllati, i cui materiali di base sono stati ammessi in conformita' di quanto disposto dall'art. 15".


Art. 6

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Comma 1

Il terzo comma dell'art. 11 della legge 22 maggio 1973, n. 269, e' sostituito dal seguente:
"Detti certificati redatti in conformita' allo schema di cui all'allegato D della presente legge, sono rilasciati, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del materiale, dal competente organo regionale".


Art. 7

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Comma 1

L'art. 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, e' sostituito dal seguente:
"Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali di base destinati alla produzione di materiali di propagazione selezionati debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato B della presente legge.
Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo art.
16, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, a partire dal 1° luglio 1977, qualora dai risultati delle prove comparative di cui all'allegato C si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, ai requisiti richiesti per l'ammissione, di cui al secondo comma dell'art. 7-bis, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiali di propagazione controllati".


Art. 8

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Art. 9

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.