Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
I cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano svolto un'attività di lavoro indipendente nel territorio della Repubblica nel quadro dell'attuazione delle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità economica europea concernenti il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, hanno diritto di rimanervi, soggiornandovi permanentemente, a condizione che:
a) al momento in cui cessano la propria attività abbiano raggiunto l'età prevista dalla legislazione vigente agli effetti del diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano ivi svolto un'attività almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni.
Per le categorie di lavoratori indipendenti per le quali non è riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia, il requisito dell'età è considerato soddisfatto con il compimento del 65° anno di età;
b) essendo residenti senza interruzione nel territorio della Repubblica da più di due anni, cessino di esercitarvi la propria attività a seguito di inabilità permanente al lavoro.
Se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico dello Stato o di altro ente pubblico, non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza;
c) dopo tre anni d'attività e di residenza ininterrotte nel territorio della Repubblica, esercitino una attività nel territorio di un altro Stato membro, ma conservino la loro residenza in Italia ove ritornino almeno una volta alla settimana. I periodi di attività nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati, ai fini dell'acquisizione dei diritti di cui alle lettere a) e b) come periodi di attività nel territorio della Repubblica.
Si prescinde dai requisiti relativi alla durata della residenza e dell'attività di cui alla lettera a), e quello della durata della residenza di cui alla lettera b), se il coniuge del lavoratore indipendente è cittadino italiano, oppure ha perduto, per espressa rinuncia, la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio con l'interessato.
Art. 2
#Comma 1
Qualora le persone di cui all'articolo 1 abbiano acquisito il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica ai sensi di detto articolo, tale diritto è riconosciuto a titolo permanente, quale che sia la loro cittadinanza, anche ai sottoindicati componenti della famiglia con esse residenti:
a) coniuge e figli di età inferiore agli anni ventuno;
b) ascendenti e discendenti delle persone di cui all'articolo 1 e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.
Se l'interessato è deceduto nel periodo di attività professionale prima di aver acquisito il diritto di cui all'articolo 1, ai suoi familiari è riconosciuto il diritto al soggiorno permanente a condizione:
che l'interessato, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio della Repubblica da almeno due anni; oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale;
oppure che il coniuge superstite sia cittadino italiano o abbia perso la cittadinanza italiana, per espressa rinuncia, in seguito a matrimonio con l'interessato.
Art. 3
#Comma 1
La continuità della residenza, di cui agli articoli 1 e 2, può essere attestata mediante uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi.
Le assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno e le assenze di maggiore durata, motivate da obblighi militari, non fanno venire meno la continuità della residenza.
I periodi di interruzione dell'attività indipendente dalla volontà dell'interessato o causata da malattia od infortunio devono essere considerati periodi di attività ai sensi dell'articolo 1.
Art. 4
#Comma 1
Il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, deve essere esercitato entro due anni dal momento in cui ne è stata acquisita la titolarità ai sensi degli articoli 1 e 2. Durante questo periodo, il beneficiario può lasciare il territorio dello Stato membro senza pregiudizio per il diritto stesso.
Art. 5
#Comma 1
Ai fini del riconoscimento del diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, l'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza degli interessati rilascia gratuitamente una carta di soggiorno, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno. Tale documento è valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile.
Le interruzioni di soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze di durata più lunga dovute all'assolvimento di obblighi militari non fanno venire meno la validità della carta di soggiorno.
Le interruzioni di soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze di durata più lunga dovute all'assolvimento di obblighi militari non fanno venire meno la validità della carta di soggiorno.
Art. 6
#Comma 1
Ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea di cui all'articolo 1 nonchè ai loro familiari indicati all'articolo 2, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.
Comma 2
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Data a Roma, addì 4 aprile 1977
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - COSSIGA - FORLANI - BONIFACIO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO