Gli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, sono sostituiti dagli allegati da I a IV di cui all'allegato A al presente decreto.
E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42.
DECRETO LEGISLATIVO
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;82
Stai consultando il testo vigente del provvedimento.
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Gli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, sono sostituiti dagli allegati da I a IV di cui all'allegato A al presente decreto.
E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Il decreto di cui all'articolo 15-bis del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, come modificato dal presente decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.
Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alle direttive codificate con la direttiva 2009/105/CE, nonche' a tale direttiva, abrogata dalla direttiva 2014/29/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI alla direttiva stessa.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Ferme restando le decorrenze disposte dall'articolo 42 della direttiva 2014/29/UE relativamente alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.