Il capitolo 2 dell'allegato II del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e' sostituito dal seguente:
"Capitolo 2
1. In sede comunitaria sono stabilite le condizioni sanitarie applicabili:
a) all'immissione sul mercato e alle importazioni di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano, fatte salve le norme stabilite nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato;
b) alla preparazione delle gelatine destinate al consumo umano;
c) agli scambi e alle importazioni di miele, di cosce di rana e di lumache destinati al consumo umano;
d) agli scambi e alle importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano ottenuti da specie animali non disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, comprendenti, eventualmente, a seconda della specie animale, requisiti specifici in materia di:
1) sanita' animale e status sanitario delle mandrie lattiere, tenuto conto, in particolare, della tubercolosi e della brucellosi;
2) igiene della mungitura, igiene della raccolta, del trasporto, del trattamento e della trasformazione del latte e igiene del personale;
3) ricerca dei residui di sostanze ad azione farmacologica o ormonale, di antibiotici, di antiparassitari o di altre sostanze nocive nel latte o nei prodotti a base di latte;
4) criteri applicabili al latte crudo quale materia prima;
5) criteri microbiologici applicabili ai prodotti finiti;
e) alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione di carni di specie animali non soggette a requisiti specifici, in particolare di carni di rettili e relativi prodotti, destinate al consumo umano, comprendenti, eventualmente, a seconda della specie animale, requisiti specifici in materia di:
1) criteri microbiologici e parassitologici;
2) igiene nella macellazione;
3) ricerca dei residui.".
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1