I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo 31 gennaio 1946, relativo all'incasellamento merceologico delle categorie industriali a norma del concordato interconfederale 6 dicembre 1945, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
Le norme cosi' stabilite sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attivita' indicate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Udine.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1