DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). (23G00109)

Numero 101 Anno 2023 GU 01.08.2023 Codice 23G00109

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto non si applica ai progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1315/2013.


Il presente decreto si applica anche agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri che rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso.


Art. 3

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Comma 1

Carattere prioritario

Comma 2

Tutte le autorita', comprese le autorita' designate, coinvolte nella procedura di autorizzazione, esclusi gli organi giurisdizionali, accordano priorita' ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto.


Quando la disciplina nazionale prevede procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dal presente decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo decreto.


Art. 4

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Comma 1

Autorita' designata


Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto aereo, l'autorita' designata ai sensi del presente decreto e' l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'ENAC e' tenuto a comunicare alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni attivita' svolta in qualita' di autorita' designata.


Laddove per uno specifico progetto sia individuato un Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, l'autorita' designata e' individuata nel Commissario straordinario.


L'identita' dell'autorita' designata per ciascun progetto e' indicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Quanto previsto al comma 5 non pregiudica le competenze delle altre autorita' coinvolte nella procedura di autorizzazione ne' la possibilita' per il promotore del progetto di contattare singole autorita' riguardo a specifiche autorizzazioni o pareri che formano parte della decisione di autorizzazione.


Art. 5

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Comma 1

Durata della procedura di autorizzazione

Comma 2

La durata della procedura di autorizzazione non e' superiore a quattro anni dal suo inizio stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 1.


Il periodo di quattro anni di cui al comma 1 non pregiudica gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea e non comprende i periodi necessari per avviare procedure di ricorso amministrativo e ricorsi giurisdizionali, nonche' qualunque periodo necessario ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva.


Il periodo di quattro anni di cui al comma 1 non pregiudica il diritto di prevedere che la procedura di autorizzazione sia completata tramite un atto legislativo statale, regionale, o delle province autonome, nel qual caso il termine e' sospeso a decorrere dalla presentazione del disegno di legge e fino alla sua definitiva approvazione.


Puo' essere concessa dall'autorita' designata una proroga adeguata al periodo di quattro anni di cui al comma 1 in casi debitamente motivati. La durata della proroga e' stabilita caso per caso, e' debitamente motivata ed e' limitata al solo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e della decisione di autorizzazione. Quando tale proroga e' concessa, il promotore del progetto e' informato delle ragioni di tale concessione. Un'ulteriore proroga puo' essere concessa una sola volta, alle stesse condizioni.


Non sussiste la responsabilita' dell'autorita' designata, nonche' delle autorita' coinvolte nella procedura di autorizzazione, allorche' il periodo di quattro anni di cui al comma 1, prorogato a norma del comma 4, non sia rispettato, qualora il ritardo sia attribuibile al promotore del progetto.


Art. 6

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Comma 1

Procedura di autorizzazione

Comma 2

Il promotore trasmette il progetto all'autorita' designata o, se del caso, all'autorita' comune istituita in conformita' all'articolo 7, comma 2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricevimento del progetto. Qualora il progetto non soddisfi il livello di dettaglio delle informazioni previsto al comma 2, lettera a), l'istanza e' rigettata mediante una decisione debitamente motivata entro quattro mesi dal ricevimento, salvo termini piu' stringenti previsti dalla normativa vigente.


Tali informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti i promotori dei progetti, anche attraverso portali d'informazione elettronici.


Una volta che il promotore del progetto ha completato e presentato il fascicolo della domanda relativo al progetto, la decisione di autorizzazione e' adottata entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, salvo le proroghe di cui all'articolo 5, comma 4.


Le autorita' coinvolte nella procedura di autorizzazione comunicano all'autorita' designata l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, delle decisioni e dei pareri richiesti.


La procedura di autorizzazione prevista dal presente decreto non pregiudica l'osservanza dei requisiti stabiliti dal diritto internazionale e dell'Unione europea, ivi compresi i requisiti in materia di tutela ambientale e della salute umana e non comporta un abbassamento degli standard destinati ad evitare, prevenire, ridurre o controbilanciare gli effetti negativi sull'ambiente.


Art. 7

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Comma 1

Coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione

Comma 2

Per i progetti transfrontalieri, l'autorita' designata coopera con le autorita' designate degli altri Stati membri interessati dal progetto al fine di coordinare i propri calendari e concordare un calendario comune relativamente alla procedura di autorizzazione, nella misura in cui tale coordinamento dei calendari e la definizione di tale calendario comune siano possibili e appropriati, tenuto conto del grado di preparazione o di maturita' del progetto transfrontaliero, garantendo anche gli adempimenti in materia di impatto ambientale transfrontaliero previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Per i progetti di cui al comma 1 puo' essere istituita un'autorita' comune.


Le autorita' designate informano i coordinatori europei, designati ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013, in merito alle procedure di autorizzazione, anche al fine di facilitare i contatti tra le autorita' designate nell'ambito delle procedure di autorizzazione relative a progetti che riguardano due o piu' Stati membri. In caso di mancata osservanza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, su richiesta dei coordinatori europei interessati, le autorita' designate forniscono informazioni sulle misure adottate o che prevedono di adottare per permettere la conclusione della procedura di autorizzazione con il minor ritardo possibile.


Art. 8

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Comma 1

Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri

Comma 2

Qualora le procedure di appalto siano indette da un organismo comune nell'ambito di un progetto transfrontaliero, l'organismo comune applica il diritto nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro. In deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tale diritto e' determinato in conformita' all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, a seconda del caso, salvo che sia altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere, in ogni caso, l'applicazione della legislazione nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro per le procedure di appalto indette da un organismo comune.


Per un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, la controllata applica il diritto nazionale di uno Stato membro. A tale riguardo, gli Stati membri interessati possono decidere che la controllata debba applicare il diritto nazionale applicabile all'organismo comune.


Art. 9

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Comma 1

Relazione

Comma 2

La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche alle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Il presente decreto non si applica ai progetti la cui procedura di autorizzazione e' stata avviata prima del 10 agosto 2023.


L'articolo 8 si applica solo agli appalti per i quali e' stato inviato l'avviso di indizione di gara dopo il 10 agosto 2023 ovvero, qualora esso non sia previsto, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo il 10 agosto 2023.


L'articolo 8 non si applica agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021, se le procedure di appalto di tali organismi continuano a essere disciplinate dal diritto applicabile a tale data.


Alle modifiche dell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, si provvede secondo le modalita' previste dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Art. 11

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.