DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 106/1961 - Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' lattierocasearia.

Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' lattierocasearia.

Numero 106 Anno 1961 GU 18.03.1961 Codice 061U0106

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;106

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1957 e l'accordo aggiuntivo 21 novembre 1949, relativi ai lavoratori addetti alle imprese lattiero-casearie ed agli operai addetti alla salagione e alla stagionatura del formaggio pecorino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal contratto 9 dicembre 1957 ed allo stesso allegate, degli atti indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' lattiero-casearia.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 29 giugno 1963, n. 106 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1963, n. 175) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R 16 gennaio 1961, n. 106, in quanto si riferisca alla Categoria dei lavoratori dipendenti dalle centrali del latte e dai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare, in riferimento agli articoli 3, 39 e 76 della Costituzione".