((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
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Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 6
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 6-bis
#Comma 1
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Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 8
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 9
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 10
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 11
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 12
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 13
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 14
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 15
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 16
#Comma 1
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Art. 17
#Comma 1
Disciplina sanzionatoria
Comma 2
L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente:
«Art. 53. - 1. E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.».
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123)).
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10.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123)).
11.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123)).
Art. 18
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 19
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
Art. 20
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))