DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambi

Numero 71 Anno 2018 GU 20.06.2018 Codice 18G00097

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;71

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:31:33

Art. 1

#

Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Comma 2

All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 11-bis e' abrogato;


Dopo l'articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis.1 (Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialita' degli studenti). - 1. In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), puo' dichiarare la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo' essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.
2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1, non sia gia' disponibile, puo' essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1.
3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non e' rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato:
a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni previste dai commi 1 e 2 nonche' le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico.».


Art. 3

#

Comma 1

Punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione

Comma 2

Il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituiscono punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di mobilita' degli studenti e dei ricercatori.


Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica ai punti di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto interdirettoriale del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono fissate le linee guida per lo svolgimento delle attivita' dei punti di contatto.


Art. 4

#

Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.