Il presente decreto individua misure di sicurezza marittima aventi come obiettivo il miglioramento della sicurezza nei porti e tali da garantire che le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 ne risultino rinforzate.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Obiettivo
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Per le definizioni non espressamente indicate, si applicano quelle contenute nel regolamento (CE) n. 725/2004.
Art. 3
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Le presenti disposizioni si applicano a tutti i porti definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza di cui al presente decreto, i confini di ciascun porto vengono individuati dal Capo del Compartimento marittimo, di concerto con l'Autorita' portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione territoriale della medesima Autorita' portuale, sulla base della valutazione di sicurezza del porto.
Ove i confini di un impianto portuale comprendono tutto il porto, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 prevalgono su quelle del presente decreto.
Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle installazioni militari portuali.
Art. 4
#Comma 1
Amministrazione
Comma 2
Ferme restando le esclusive competenze del Ministro dell'interno in materia di sicurezza pubblica, l'Amministrazione ha unicamente il compito di coordinare il processo di adozione delle misure tecniche volte a migliorare la sicurezza dei porti, nonche' di sorvegliarne l'attuazione, al fine di assicurarne un'adeguata ed armonica applicazione.
Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Amministrazione tiene conto degli indirizzi del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti (CISM) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 novembre 2002.
Art. 5
#Comma 1
Conferenza di servizi per la sicurezza portuale
Comma 2
Presso ciascun Compartimento marittimo si riunisce la conferenza di servizi per la sicurezza portuale con l'incarico di espletare i compiti di cui agli articoli 6 ed 8, nonche' di fornire consulenza pratica in ordine all'implementazione delle misure di sicurezza per i porti di giurisdizione.
La conferenza di servizi per la sicurezza portuale e' presieduta dal Capo del Compartimento marittimo e ne fanno parte: il Presidente dell'Autorita' portuale e l'Autorita' marittima del porto di riferimento, un funzionario del competente Ufficio territoriale del Governo designato dal Prefetto, il dirigente dell'Ufficio di Polizia di frontiera e, ove non istituito, il dirigente dell'Ufficio di Polizia che ha attribuzioni di Polizia di frontiera, il dirigente dell'Ufficio delle dogane, il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di finanza, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, l'agente di sicurezza del porto o loro delegati.
La conferenza di servizi puo' invitare, in relazione alle materie da trattare, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato, di enti territoriali, di associazioni interessate ed esperti di settore.
La conferenza di servizi si riunisce almeno due volte l'anno.
Ove sussistano motivi di urgenza e di necessita', i membri della conferenza di servizi possono richiedere al presidente della conferenza medesima la convocazione straordinaria della stessa. Delle sedute della conferenza di servizi sono redatti appositi verbali.
Le funzioni di segreteria della conferenza di servizi sono svolte dal personale dell'Ufficio marittimo competente incaricato dal presidente. Il segretario partecipa alle riunioni della conferenza, senza diritto di voto.
Art. 6
#Comma 1
Valutazione di sicurezza del porto
Comma 2
L'Autorita' portuale, per i porti di competenza, o l'Autorita' marittima negli altri porti, provvede ad elaborare una valutazione di sicurezza per ciascun porto di giurisdizione soggetto all'applicazione delle norme del presente decreto tenendo conto delle specificita' delle diverse zone, delle aree adiacenti, se aventi un impatto sulla sicurezza del porto, nonche' delle valutazioni effettuate per impianti portuali individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004 e la sottopone, per l'adozione, alla conferenza di servizi per la sicurezza portuale.
Ogni valutazione di sicurezza del porto e' elaborata tenuto conto delle prescrizioni di cui all'allegato I.
La valutazione di sicurezza del porto e' adottata, a maggioranza relativa, dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 ed e' approvata dal Capo del Compartimento marittimo previo nulla osta del Prefetto.
Art. 7
#Comma 1
Autorita' di sicurezza del porto
Comma 2
Fatte salve le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle Autorita' di pubblica sicurezza ed alle altre Forze di polizia, l'Autorita' di sicurezza del porto e' l'Autorita' responsabile delle questioni di sicurezza per tutti i porti di giurisdizione. Tale Autorita' ha il compito di predisporre, applicare e far attuare il piano di sicurezza di cui all'articolo 8.
Per i porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorita' portuale, l'Autorita' di sicurezza opera di concerto con la predetta Autorita'.
Art. 8
#Comma 1
Piano di sicurezza del porto
Comma 2
In funzione delle conclusioni della valutazione di sicurezza del porto, l'Autorita' di sicurezza elabora il piano di sicurezza del porto. Il piano di sicurezza prende in debita considerazione le specificita' delle diverse zone di un porto ed integra i piani di sicurezza degli impianti portuali elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004.
Ogni piano di sicurezza del porto tiene conto delle prescrizioni dettagliate di cui all'allegato II. Se del caso e in misura appropriata, il piano di sicurezza del porto comprende misure di sicurezza da applicare ai passeggeri e ai veicoli destinati ad essere imbarcati su navi che trasportano passeggeri e veicoli.
Per gli scali interessati da traffico internazionale la valutazione di sicurezza ed il successivo piano tengono conto del contenuto di eventuali specifici protocolli o intese di cooperazione stipulati con gli altri Stati interessati.
Le procedure, le misure e le azioni di cui al comma 2, nonche' le misure di cui al comma 3, devono essere tali da assicurare il massimo livello possibile di fluidita' delle operazioni e delle attivita' che si svolgono nel porto.
Il piano di sicurezza del porto e' adottato, a maggioranza relativa, dalla conferenza di servizi per la sicurezza portuale ed approvato con atto del Prefetto.
L'Autorita' di sicurezza del porto assicura che si svolgano addestramenti adeguati, tenendo conto dei requisiti fondamentali delle esercitazioni di addestramento in materia di sicurezza di cui all'allegato III.
Anche a seguito dei risultati delle esercitazioni di addestramento ovvero quando si ravvisino sostanziali variazioni alla valutazione di sicurezza, l'Autorita' di sicurezza del porto, coadiuvata dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 5, provvede a che siano elaborate le coerenti varianti al piano di sicurezza del porto che, prima di essere attuate, devono essere approvate con le stesse modalita' di cui al comma 5.
Nei soli casi di motivata necessita' ed urgenza l'Autorita' di sicurezza del porto o l'Autorita' di pubblica sicurezza, su concorde avviso del Prefetto, possono disporre l'attuazione di straordinarie e temporanee misure ancorche' le stesse non siano previste nel piano di sicurezza del porto.
Art. 9
#Comma 1
Punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti
Comma 2
Il punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti comunica alla Commissione europea l'elenco dei porti soggetti alle presenti norme e le eventuali modifiche dello stesso.
Art. 10
#Comma 1
Livelli di sicurezza
Comma 2
L'Amministrazione adotta i livelli di sicurezza in uso per ogni porto o parte del porto, in armonia ed in conformita' alle procedure stabilite per la determinazione dei livelli di cui al regolamento (CE) n. 725/2004.
L'Autorita' di sicurezza del porto provvede ad inoltrare l'informazione relativa al pertinente livello di sicurezza in vigore in ciascun porto di giurisdizione o parte di esso ai vari soggetti interessati, secondo il criterio della necessita' di conoscere, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di informazioni sensibili.
Per ogni livello di sicurezza, il piano di sicurezza del porto puo' prevedere l'applicazione di diverse misure di sicurezza in diverse zone del porto, secondo le conclusioni delle relative valutazioni di sicurezza.
Art. 11
#Comma 1
Agente di sicurezza del porto
Comma 2
Per ciascun singolo porto ovvero per piu' porti di giurisdizione soggetti all'applicazione del presente decreto, l'Autorita' di sicurezza del porto individua, su proposta dell'Autorita' portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione della precitata Autorita', ove istituita, un agente di sicurezza del porto nell'ambito del rispettivo personale dipendente.
L'agente di sicurezza del porto svolge esclusivamente la funzione di punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale.
Gli agenti di sicurezza degli impianti portuali di cui al regolamento (CE) n. 725/2004 e l'agente di sicurezza del porto agiscono in stretta collaborazione tra loro.
Art. 12
#Comma 1
Riesame, attuazione e controllo dei piani
Comma 2
L'Autorita' di sicurezza del porto provvede almeno una volta ogni cinque anni a riesaminare le valutazioni di sicurezza ed i piani di sicurezza dei porti, nell'ambito dei criteri dettati dagli articoli 6 e 8, eventualmente aggiornandoli con la procedura prevista nei medesimi articoli.
L'Amministrazione provvede a svolgere un controllo adeguato, con cadenza periodica, dei piani di sicurezza dei porti e della loro applicazione.
Art. 13
#Comma 1
Riservatezza e diffusione delle informazioni
Comma 2
Le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza del porto sono da considerarsi informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e pertanto ne e' vietata la divulgazione a chi non ha necessita' di conoscere. Nel caso in cui, in relazione al particolare stato dei luoghi, traffici e circostanze, si ritenga necessario attribuire alla valutazione di sicurezza ed al Piano di sicurezza del porto una classifica di segretezza, dovranno trovare applicazione le disposizioni contenute nella vigente pubblicazione PCM - ANS «Norme concernenti la protezione e la tutela delle informazioni classificate».
Art. 14
#Comma 1
Sanzioni amministrative
Comma 2
All'articolo 1174 del codice della navigazione, dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e' punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.».
Art. 15
#Comma 1
Invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvederanno ad attuare le disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.