DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 207/2025 - Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri pr

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri pr

Numero 207 Anno 2025 GU 05.01.2026 Codice 26G00001

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;207

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del miele

Comma 2

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, alla lettera b), il numero 6) e' abrogato;
2) al comma 3 e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) essere stato ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.»;
b) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al miele si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonche' le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera b), le parole: «del miele filtrato,» sono soppresse;
2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il miele per uso industriale deve riportare, nell' immediata prossimita' della denominazione del prodotto, la menzione "unicamente ad uso culinario";»;
2.3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) ad esclusione del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata;
2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;
3) a criteri di qualita' specifici, previsti dalla normativa europea;»;
2.4) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) sull'etichetta deve essere indicato il Paese d'origine in cui il miele e' stato raccolto. Se il miele e' originario di piu' Paesi, i paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto sono indicati sull'etichetta nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni singola quota della miscela e' ammessa una tolleranza del 5 per cento, calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilita' dell'operatore. Quando in una miscela il numero di Paesi d'origine del miele e' superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per cento della miscela, e' consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale;»;
2.5) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) Per gli imballaggi contenenti quantita' nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi d'origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore;»;
2.6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) ove si tratti di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 3;»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) e g), devono figurare in lingua italiana.»;
4) il comma 4-bis e' abrogato;
c) all'articolo 4, il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera d), e' vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che cio' sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del presente decreto legislativo in conformita' alle decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi ci si avvale, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius.»;
e) l'articolo 9 e' abrogato.


Art. 3

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante disposizioni in materia di confetture, gelatine e marmellate di frutta, nonche' la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati soltanto gli ingredienti di cui all'allegato IV e le materie prime conformi alle previsioni dell'allegato II.»;
2) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1 devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, uguale o superiore al 60 per cento, eccettuati i prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, per quanto riguarda lo zucchero ridotto, e dei prodotti nei quali gli zuccheri sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti.»;
b) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e le disposizioni di cui al presente articolo.»;
2) al comma 2, la lettera b) e' abrogata;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le indicazioni di cui al comma 2 figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto.»;
4) il comma 4 e' abrogato;
c) all'allegato I:
1) la definizione «1. Confettura» e' sostituita dalla seguente:
«1. Confettura
E' la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o piu' specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura puo' essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.
La quantita' di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:
a) 450 grammi in generale;
b) 350 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
c) 180 grammi per lo zenzero;
d) 230 grammi per il pomo di acagiu';
e) 80 grammi per il frutto di granadiglia.»;
2) la definizione «2. Confettura extra» e' sostituita dalla seguente:
«2. Confettura extra
E' la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa non concentrata di una o piu' specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi puo' essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra puo' essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.
I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di confettura extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.
La quantita' di polpa utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:
a) 500 grammi in generale;
b) 450 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
c) 280 grammi per lo zenzero;
d) 290 grammi per il pomo di acagiu';
e) 100 grammi per la granadiglia.»;
3) la definizione «5. Marmellata» e' sostituita dalla seguente:
«5. Marmellata di agrumi
E' la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o piu' dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze. Nella denominazione di vendita "marmellata di agrumi", il termine "agrumi" puo' essere sostituito dal nome dell'agrume utilizzato.
La quantita' di agrumi utilizzata nella fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 grammi, di cui almeno 75 grammi ottenuti dall'endocarpo.»;
4) la definizione «6. Marmellata gelatina» e' sostituita dalla seguente:
«6. Marmellata gelatina
E' una marmellata di agrumi esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantita' di scorza finemente tagliata.»;
d) all'allegato III, al comma 1, la lettera d) e' abrogata;
e) l'allegato IV e' sostituito dall'allegato C al presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026.


I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.


Art. 6

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 7

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Allegato A

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Comma 1

(articolo 2, comma 1, lettera b)
«Allegato I
DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I. Definizioni.
1. a) Succo di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o piu' specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo.
Nel caso degli agrumi il succo di frutta deve provenire dall'endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta puo' essere ottenuto dal frutto intero.
Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati nel succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione.
Nella produzione di succhi di frutta e' autorizzata la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta;
b) succo di frutta da concentrato: designa il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato quale definito al punto 2, con acqua potabile che soddisfa i criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il contenuto di solidi solubili del prodotto finito corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito indicato nell'allegato V.
Se un succo da concentrato e' ottenuto da un frutto non menzionato nell'allegato V, il valore Brix minimo del succo ricostituito e' quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta da concentrati.
Il succo di frutta da concentrato e' preparato con processi adeguati che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui e' ottenuto.
Nella produzione di succo di frutta da concentrato e' autorizzata la miscelazione di succo di frutta e/o succo di frutta concentrato con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata.
2. Succo di frutta concentrato: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o piu' specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto e' destinato al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d'acqua.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta concentrati.
3. Succo di frutta estratto con acqua: il prodotto ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di:
frutti polposi interi il cui succo non puo' essere estratto con altri processi fisici, o
frutti interi disidratati.
4. Succo di frutta disidratato - in polvere: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o piu' specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalita' dell'acqua.
5. Nettare di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato che:
e' ottenuto con l'aggiunta di acqua, con o senza l'aggiunta di zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti da 1 a 4, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e che risponde ai requisiti di cui all'allegato IV.
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, qualora la fabbricazione di nettari di frutta avvenga senza zuccheri aggiunti o con apporto energetico ridotto, gli zuccheri possono essere sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al nettare di frutta.
6.a) Succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri
Il prodotto ottenuto dal succo di frutta quale definito al punto 1, lettera a), nel quale la quantita' di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30% mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui e' ottenuto. Il succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri puo' essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta, purea di frutta o entrambe.
b) Succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri
Il prodotto ottenuto da succo di frutta da concentrato quale definito al punto 1, lettera b), nel quale la quantita' di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30 % mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nella parte II, al punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui e' ottenuto oppure il prodotto ottenuto ricostituendo il succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri, quale definito al punto 7 con acqua potabile che soddisfa i criteri di cui alla direttiva (UE) 2020/2184.
Il succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri puo' essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri di uno o piu' dei prodotti seguenti: succo di frutta, succo di frutta da concentrato, succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, purea di frutta concentrata e purea di frutta.
7. Succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri
Il prodotto ottenuto dal succo di frutta concentrato quale definito al punto 2 nel quale la quantita' di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30% mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite al punto 3, della parte II che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un prodotto di tipo medio, oppure il prodotto ottenuto dal succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, quale definito al punto 6, lettera a), mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto e' destinato al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d'acqua.
II. Ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzati.
1. Composizione: nella preparazione di succhi di frutta, puree di frutta e nettari di frutta in cui sono utilizzate le specie corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell'allegato V, la denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il nome comune del prodotto. Per le specie di frutta non incluse nell'allegato V si applica il nome botanico o comune corretto.
Per i succhi di frutta il valore Brix e' quello del succo quale estratto dal frutto e non puo' essere modificato, salvo nel caso di miscelazione con il succo di frutti della stessa specie. Il valore Brix minimo stabilito nell'allegato V per i succhi di frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo.
2. Ingredienti autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso:
vitamine e minerali autorizzati dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;
additivi alimentari autorizzati in conformita' del regolamento (CE) n. 1333/2008; tuttavia, gli edulcoranti non sono consentiti nella fabbricazione dei prodotti elencati del presente allegato, parte I, ad eccezione dei nettari di frutta;
e in aggiunta: - per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrato, e i succhi di frutta concentrati, i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, i succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti;
per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti;
per i nettari di frutta: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo del 20% del peso totale dei prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte I, del 15 % del peso totale dei prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte II, e del 10 % del peso totale dei prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte III; e/o edulcoranti. L'indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che puo' avere lo stesso significato per il consumatore e' consentita solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprieta' dolcificanti, inclusi gli edulcoranti quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008. Se e' presente tale indicazione, sull'etichetta figura altresi' l'indicazione seguente: "contiene naturalmente zuccheri";
per i prodotti di cui all'allegato III, lettera a), lettera b), primo trattino, lettera c), lettera e), secondo trattino, e lettera h): zuccheri e/o miele;
per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 7, al fine di correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di limetta e/o succo concentrato di limone e/o di limetta in quantita' non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in acido citrico anidro;
per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato: sale, spezie ed erbe aromatiche;
per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri e succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato: acqua, nella misura strettamente necessaria a ripristinare l'acqua persa come risultato del processo di riduzione dello zucchero.
3. Trattamenti e sostanze autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere applicati solo i seguenti trattamenti e possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze:
processi meccanici di estrazione;
gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione con acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti diversi dall'uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta, purche' i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto alla parte I, punto 1;
per i succhi di uva, se e' stata utilizzata la solfitazione dell'uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici e' autorizzata purche' la quantita' totale di SO2 presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l;
preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari;
gelatina alimentare;
tannini;
silice colloidale;
carbone vegetale;
azoto;
bentonite come argilla assorbente;
coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (compresi perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirolidone, polistirene), conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, di acido, di zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o di minerali.))
proteine vegetali derivate da frumento, piselli, patate o semi di girasole a fini di chiarificazione;
solo per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, i succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri: i processi per ridurre la quantita' di zuccheri presenti naturalmente, nella misura in cui mantengano tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui e' ottenuto, ossia filtrazione su membrana e fermentazione mediante lievito.»


Allegato B

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Comma 1

(articolo 2, comma 1, lettera c)
«Allegato III
DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I
I. Denominazioni specifiche che possono essere utilizzate solo nella lingua della denominazione
a) «vruchtendrank», per i nettari di frutta;
b) «Süßmost» e' utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni «Fruchtsaft» o «Fruchtnektar»:
1) per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da una miscela di questi prodotti, non idonei a essere consumati allo stato naturale a causa del loro elevato grado di acidita' naturale;
2) per i succhi di frutta ottenuti da mele o pere, con aggiunta di mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri;
c) «succo e polpa» o «sumo e polpa», per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;
d) «æblemost», sinonimo di succo di mela;
e) «æblemost fra koncentrat», sinonimo di succo di mela da concentrato;
f) «sur ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi, dai ribes bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco,
g) «sød... saft» o «sødet... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi di questa stessa frutta, addizionati con piu' di 200 g di zuccheri per litro;
h) «äppelmust/äpplemust», sinonimo di succo di mela;
i) «mosto», sinonimo di succo di uva;
l) «smiltsērkšķu sula ar cukuru» o «astelpaju mahl suhkruga» o «słodzony sok z rokitnika» per i succhi ottenuti dal frutto dell'olivello spinoso, addizionati con non piu' di 140 g di zuccheri per litro.
II. Denominazioni specifiche che possono essere utilizzate in una o piu' lingue ufficiali dell'Unione
a) «acqua di cocco», per il prodotto che e' estratto direttamente dalla noce di cocco senza spremere la polpa di cocco, come sinonimo di succo di cocco.»;


Allegato C

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Comma 1

(articolo 3, comma 1, lettera e)
«ALLEGATO IV
(Art. 2)
Ingredienti facoltativi ai prodotti definiti nell'allegato I
- Miele: in tutti i prodotti in sostituzione totale o parziale degli zuccheri,
- succo di frutta, concentrato o meno: solo nella confettura, - succo di agrumi, concentrato o meno: nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,
- succo di piccoli frutti rossi, concentrato o meno: solo nella confettura e confettura extra prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e rabarbaro,
- succo di barbabietole rosse, concentrato o meno: solo nella confettura e gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne,
- oli essenziali di agrumi: solo nelle marmellate di agrumi e nelle marmellate-gelatine,
- oli e grassi commestibili in quanto agenti antischiumogeni: in tutti i prodotti,
- pectina liquida: in tutti i prodotti,
- scorze di agrumi: nella confettura, nella confettura extra, nella gelatina e nella gelatina extra,
- foglie di Pelargonium odoratissimum: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra, quando sono ottenute da cotogne,
- sostanze alcoliche, vino e vino liquoroso: in tutti i prodotti,
- noci, nocciole e mandorle: in tutti i prodotti,
- erbe aromatiche, spezie: in tutti i prodotti,
- vaniglia, estratti di vaniglia, vanillina: in tutti i prodotti,
- additivi alimentari autorizzati in conformita' al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.»