DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri pr

Numero 207 Anno 2025 GU 05.01.2026 Codice 26G00001

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;207

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del miele

Comma 2

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, alla lettera b), il numero 6) e' abrogato;
2) al comma 3 e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) essere stato ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.»;
b) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al miele si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonche' le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera b), le parole: «del miele filtrato,» sono soppresse;
2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il miele per uso industriale deve riportare, nell' immediata prossimita' della denominazione del prodotto, la menzione "unicamente ad uso culinario";»;
2.3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) ad esclusione del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata;
2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;
3) a criteri di qualita' specifici, previsti dalla normativa europea;»;
2.4) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) sull'etichetta deve essere indicato il Paese d'origine in cui il miele e' stato raccolto. Se il miele e' originario di piu' Paesi, i paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto sono indicati sull'etichetta nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni singola quota della miscela e' ammessa una tolleranza del 5 per cento, calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilita' dell'operatore. Quando in una miscela il numero di Paesi d'origine del miele e' superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per cento della miscela, e' consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale;»;
2.5) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) Per gli imballaggi contenenti quantita' nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi d'origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore;»;
2.6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) ove si tratti di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 3;»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) e g), devono figurare in lingua italiana.»;
4) il comma 4-bis e' abrogato;
c) all'articolo 4, il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera d), e' vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che cio' sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del presente decreto legislativo in conformita' alle decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi ci si avvale, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius.»;
e) l'articolo 9 e' abrogato.


Art. 3

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante disposizioni in materia di confetture, gelatine e marmellate di frutta, nonche' la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati soltanto gli ingredienti di cui all'allegato IV e le materie prime conformi alle previsioni dell'allegato II.»;
2) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1 devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, uguale o superiore al 60 per cento, eccettuati i prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, per quanto riguarda lo zucchero ridotto, e dei prodotti nei quali gli zuccheri sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti.»;
b) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e le disposizioni di cui al presente articolo.»;
2) al comma 2, la lettera b) e' abrogata;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le indicazioni di cui al comma 2 figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto.»;
4) il comma 4 e' abrogato;
c) all'allegato I:
1) la definizione «1. Confettura» e' sostituita dalla seguente:
«1. Confettura
E' la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o piu' specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura puo' essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.
La quantita' di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:
a) 450 grammi in generale;
b) 350 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
c) 180 grammi per lo zenzero;
d) 230 grammi per il pomo di acagiu';
e) 80 grammi per il frutto di granadiglia.»;
2) la definizione «2. Confettura extra» e' sostituita dalla seguente:
«2. Confettura extra
E' la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa non concentrata di una o piu' specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi puo' essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra puo' essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.
I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di confettura extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.
La quantita' di polpa utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:
a) 500 grammi in generale;
b) 450 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
c) 280 grammi per lo zenzero;
d) 290 grammi per il pomo di acagiu';
e) 100 grammi per la granadiglia.»;
3) la definizione «5. Marmellata» e' sostituita dalla seguente:
«5. Marmellata di agrumi
E' la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o piu' dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze. Nella denominazione di vendita "marmellata di agrumi", il termine "agrumi" puo' essere sostituito dal nome dell'agrume utilizzato.
La quantita' di agrumi utilizzata nella fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 grammi, di cui almeno 75 grammi ottenuti dall'endocarpo.»;
4) la definizione «6. Marmellata gelatina» e' sostituita dalla seguente:
«6. Marmellata gelatina
E' una marmellata di agrumi esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantita' di scorza finemente tagliata.»;
d) all'allegato III, al comma 1, la lettera d) e' abrogata;
e) l'allegato IV e' sostituito dall'allegato C al presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026.


I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.


Art. 6

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 7

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.