All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
«o) RAEE storici: i RAEE derivanti da:
1) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;
2) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilita' estesa del produttore;».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
Comma 2
All'articolo 24-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole da: «Il finanziamento» a «professionale,» sono sostituite dalle seguenti: «Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall'origine domestica o professionale. Sono».
Art. 6
#Comma 1
Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
Comma 2
All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il primo periodo e' soppresso.
Art. 7
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.