Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall'11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, dall'11 gennaio 2027 le banche di Stato terzo possono continuare a esercitare, senza stabilimento di succursali, le attivita' strettamente necessarie alla gestione dei contratti relativi alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1, 2 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, conclusi prima dell'11 luglio 2026, senza possibilita' di novazione o di rinnovo. In ogni caso, i contratti a tempo indeterminato sono estinti o trasferiti ad altri intermediari autorizzati entro il 10 gennaio 2028. E' fatta salva la possibilita' di prosecuzione del rapporto su iniziativa esclusiva del cliente.
Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del presente decreto, che entro l'11 gennaio 2027 presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, possono continuare a esercitare le attivita' fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione. In caso di diniego, l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal presente decreto, e' revocata.
La Banca d'Italia puo' stabilire le modalita' e i termini per l'applicazione dell'articolo 58-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del presente decreto, alle succursali di banche di Stato terzo qualificate ai sensi dell'articolo 58-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo.
L'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, e l'articolo 60-bis, comma 3-ter, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del presente decreto, si applicano alle nomine successive alla data dell'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del medesimo articolo 26.
Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa, e non si applica l'articolo 60-bis, comma 3-ter, introdotto dal presente decreto.
L'articolo 57, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificati o introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del presente decreto, e l'articolo 61-bis, commi 4, 5 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del presente decreto, si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 57, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.
L'articolo 57-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del presente decreto, si applica ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.
L'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del presente decreto, e gli articoli 58-bis e 61-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere s) e aa), del presente decreto, si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative richiamate all'articolo 58-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.
L'articolo 61-bis, commi 1, primo periodo, 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del presente decreto, si applica ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 61-bis, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto.
Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.
Alle violazioni commesse prima delle date di cui al comma 10 continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.