Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non sospendere per l'anno in corso l'assunzione da parte dello Stato delle garanzie assicurative sui crediti all'esportazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per gli affari esteri ed il Ministro per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 500 miliardi di lire per l'anno 1972, è elevato di lire 250 miliardi ed è portato, per lo stesso anno finanziario, a lire 750 miliardi.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 16 novembre 1972
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - MALAGODI - TAVIANI - MEDICI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 52. - CARUSO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 52. - CARUSO