DECRETO-LEGGE

D.L. 663/1972 - DECRETO-LEGGE 16 novembre 1972, n. 663

DECRETO-LEGGE 16 novembre 1972, n. 663

Numero 663 Anno 1972 GU 17.11.1972 Codice 072U0663

urn:nir:stato:legge:1872-01-25;663

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non sospendere per l'anno in corso l'assunzione da parte dello Stato delle garanzie assicurative sui crediti all'esportazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per gli affari esteri ed il Ministro per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 500 miliardi di lire per l'anno 1972, è elevato di lire 250 miliardi ed è portato, per lo stesso anno finanziario, a lire 750 miliardi.

Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 16 novembre 1972

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - MALAGODI - TAVIANI - MEDICI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 52. - CARUSO