DECRETO LEGISLATIVO

Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. (26G00009)

Numero 212 Anno 2025 GU 09.01.2026 Codice 26G00009

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;212

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Testo vigente

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Art. 3

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e alla legge 7 dicembre 2023, n. 193

Comma 2

All'articolo 144-bis, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la lettera d), e' abrogata.


All'articolo 120-quinquies, comma 3, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «all'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario» sono inserite le seguenti: «, a un contratto di credito al consumo quale definito all'articolo 121, comma 1, lettera c), del testo unico bancario».


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni di attuazione

Comma 2

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 istituisce il registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. A tal fine, entro il termine di cui al primo periodo, l'Organismo adotta le disposizioni di attuazione previste dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 12-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010.


I soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 141 del 2010 sono tenuti a conformarsi agli obblighi di comunicazione ivi previsti entro i tre mesi successivi all'istituzione del registro di cui al comma 1.


La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni adottano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie.


In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia.