Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«5-bis (Fornitura di ultima istanza). - 1. L'ARERA assicura che la regolazione dei servizi di ultima istanza prevede che:
a) i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria;
b) i fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuita' del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi;
c) i fornitori riconoscono ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale;
d) i servizi medesimi favoriscono il passaggio a un'offerta basata sul mercato.».
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 e inserimento dell'articolo 5-bis nel medesimo decreto legislativo
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta uno o piu' provvedimenti per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, come introdotto dal presente decreto.
L'ARERA da' attuazione a quanto previsto agli articoli 38, comma 5-octies, 38-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come introdotti dal presente decreto, rispettivamente, entro dodici mesi ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.