Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, di seguito denominata «direttiva».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Il presente decreto si applica alle decisioni e agli ordini emessi dalle autorita' competenti di uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000. Il presente decreto si applica altresi' alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale emessi dalle autorita' italiane nei confronti di una persona fisica o giuridica che agisce in qualita' di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul territorio dello Stato.
Ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui al comma 1, i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione designano stabilimenti designati o nominano rappresentanti legali secondo le norme del presente decreto. La disposizione del primo periodo non si applica ai prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale.
Le autorita' competenti indirizzano le decisioni e gli ordini emessi agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali di cui al primo periodo.
Restano ferme le disposizioni che consentono alle autorita' italiane di acquisire prove elettroniche nei procedimenti penali direttamente presso i prestatori di servizi stabiliti sul territorio italiano.
Art. 4
#Comma 1
Obblighi dei prestatori di servizi
Comma 2
Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, i prestatori di servizi con personalita' giuridica stabiliti in Italia hanno l'obbligo di designare uno o piu' stabilimenti designati in Italia, se vi offrono servizi, o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1.
I prestatori di servizi con personalita' giuridica non stabiliti nell'Unione che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o piu' rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1.
I prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1, e che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o piu' rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa a detti strumenti.
I prestatori di servizi che sono stabiliti o che offrono servizi in Italia hanno, in ogni caso, l'obbligo di attribuire agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, nonche' per l'esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti.
Gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali nominati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono rispettivamente essere stabiliti o risiedere in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi nonche' cooperare con le autorita' competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, in conformita' del quadro giuridico applicabile.
Art. 5
#Comma 1
Responsabilita' solidale
Salvo che il fatto costituisca reato, i prestatori di servizi di cui all'articolo 4 e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali sono responsabili in solido della violazione degli obblighi loro imposti dalle disposizioni applicabili alla ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono addurre a propria giustificazione la mancanza o l'inadeguatezza delle procedure interne.
Art. 6
#Comma 1
Notifiche e lingue
Comma 2
I prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi in Italia notificano per iscritto all'autorita' centrale di cui all'articolo 8, ovvero a quella del diverso Stato membro in cui lo stabilimento designato e' stabilito o il rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi.
La notifica di cui al comma 1 indica altresi' in quale o quali delle lingue ufficiali dell'Unione e' possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al rappresentante legale. Tra tali lingue figurano una o piu' delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato e' stabilito o il rappresentante legale risiede. Se lo stabilimento designato e' stabilito o il rappresentante legale risiede in Italia, tra tali lingue figura in ogni caso la lingua italiana.
I prestatori di servizi che designano piu' stabilimenti designati o nominano piu' rappresentanti legali, specificano, nella notifica di cui al comma 1, il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina e la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell'Unione in cui e' possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali.
La notifica di cui al comma 1 e' effettuata senza ritardo e comunque entro e non oltre trenta giorni decorrenti rispettivamente dalla designazione o dalla nomina ovvero dalla modifica dei dati notificati.
Le informazioni oggetto di notifica sono trasmesse dall'autorita' centrale di cui all'articolo 8 al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea in materia penale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva. Il Ministero della giustizia pubblica le informazioni anche in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate.
Art. 7
#Comma 1
Sanzioni amministrative
Comma 2
Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 dall'autorita' centrale di cui all'articolo 8.
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno ai fini dell'integrazione delle risorse gia' destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 8
#Comma 1
Autorita' centrale
Ai fini del presente decreto e' designata quale autorita' centrale il Ministero dell'Interno.
L'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, riceve le notifiche di cui all'articolo 6, vigila sul rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 6, accerta e contesta le violazioni e applica le relative sanzioni ai sensi dell'articolo 7.
L'autorita' centrale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza stabilite dalla legge verifica il rispetto delle disposizioni del presente decreto e, fermo l'esercizio delle predette funzioni, puo' definire con proprio regolamento ulteriori norme utili all'attuazione delle stesse.
L'autorita' centrale puo' acquisire dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo modalita' definite d'intesa, le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori.
L'autorita' centrale si coordina e coopera con le autorita' centrali degli altri Stati membri e, se necessario, con la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti e presta l'assistenza funzionale ad assicurare le finalita' della direttiva e l'applicazione del presente decreto.
Art. 9
#Comma 1
Comunicazioni alla Commissione
Comma 2
Il Ministero della giustizia informa la Commissione della nomina dell'autorita' centrale di cui all'articolo 8 e comunica il testo del presente decreto entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
Il Ministero della giustizia provvede alla raccolta e alla trasmissione alla Commissione delle informazioni richieste ai fini della predisposizione della relazione di valutazione di cui all'articolo 8 della direttiva.
Art. 10
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.