All'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all'amianto;».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
L'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sostituito dal seguente:
«Art. 246. (Campo di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attivita' lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonche' la bonifica delle aree interessate, l'attivita' estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi e' rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o puo' derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.».
Art. 3
#Comma 1
Modifica all'articolo 247 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «i seguenti silicati fibrosi» sono aggiunte le seguenti: «, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008».
Art. 4
#Comma 1
Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.».
Art. 8
#Comma 1
Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'alinea: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attivita' di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':» e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':».
Art. 11
#Comma 1
Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata e' a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica;».
Art. 12
#Comma 1
Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 256, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione» sono sostituite dalle seguenti: «verifica, prima della ripresa di altre attivita', dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro».
Art. 16
#Comma 1
Modifica all'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
L'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sostituito dal seguente:
«Art. 261 (Patologie da amianto). - 1. In tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di patologie di cui all'allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.».
Art. 17
#Comma 1
Modifiche agli allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato XLIII-bis, e' inserito l'allegato XLIII-ter, di cui all'allegato A al presente decreto.
Art. 19
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.