DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. (26G00

Numero 213 Anno 2025 GU 09.01.2026 Codice 26G00008

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;213

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 2

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Comma 1

Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Comma 2

L'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sostituito dal seguente:
«Art. 246. (Campo di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attivita' lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonche' la bonifica delle aree interessate, l'attivita' estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi e' rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o puo' derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.».


Art. 3

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Comma 1

Modifica all'articolo 247 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Comma 2

All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «i seguenti silicati fibrosi» sono aggiunte le seguenti: «, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008».


Art. 4

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Comma 1

Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Comma 2

All'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.».


Art. 8

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Comma 1

Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Comma 2

All'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'alinea: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attivita' di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':» e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':».


Art. 11

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Comma 1

Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Comma 2

All'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata e' a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica;».


Art. 12

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Comma 1

Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 16

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Comma 1

Modifica all'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Comma 2

L'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sostituito dal seguente:
«Art. 261 (Patologie da amianto). - 1. In tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di patologie di cui all'allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.».


Art. 17

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Comma 1

Modifiche agli allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 19

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.