Ai gestori di FIA italiani e di FIA UE che erogano crediti in Italia a valere sul proprio patrimonio, tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 dell'articolo 46-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche, adottata in attuazione dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026. La Banca d'Italia e la Consob, entro il 16 ottobre 2026, adottano le disposizioni attuative delle disposizioni del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificate dal presente decreto.