DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura.

Numero 129 Anno 1992 GU 19.02.1992 Codice 092G0141

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;129

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

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Comma 1

Condizioni del riconoscimento

Comma 2

I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.


In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, e' riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica Federale di Germania, purche' sia impartita in tre anni, esista al ((5 agosto 1985)), corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attivita' di architetto con il titolo professionale di architetto e purche' detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui e' iscritto l'architetto.


Sono, altresi', ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.


Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Universita' che li rilasciano.
((2-quinquies-bis. Sono, altresi', ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, formazioni di cui al comma 2, acquisite nell'ambito di un sistema di promozione sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di livello universitario ed equivalente all'esame di cui al comma 1, lettera b), superato con successo da persone che lavorano da sette o piu' anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti.))


Art. 3

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Comma 1

Effetti del riconoscimento

Comma 2

Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attivita' nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.


Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di Architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.


Art. 4

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Comma 1

(Competenze e procedimento)

Comma 2

I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attivita' di architetto nel territorio della Repubblica italiana.


Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.


Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.


Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca accerta la completezza e la regolarita' della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali integrazioni.


In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 puo' essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.


Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.


Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto e' altresi' trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 5.


Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-quater, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento puo' essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo.


((


Il provvedimento di cui al comma 8 e' debitamente motivato e puo' essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente puo' ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito.


))


Comma 3

Titolo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

Art. 5

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Comma 1

Ammissione alla professione di architetto

Comma 2

Il Consiglio dell'ordine degli architetti del luogo di residenza o domicilio dell'interessato provvede all'iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento o, se l'iscrizione sia richiesta in epoca successiva, previo accertamento dei requisiti di moralita' ed onorabilita' nei modi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera b).


L'iscrizione comporta il godimento dei diritti e l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale.


Art. 6

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Comma 1

Ammissione all'esercizio della professione delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura

Comma 2

Sono ammessi altresi' all'esercizio dell'attivita' nel settore dell'architettura con l'uso del relativo titolo e sono iscritti all'albo degli architetti, ai sensi dell'art. 5, i cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione d'una disposizione legislativa, che conferisce all'autorita' competente d'uno Stato membro la facolta' di attribuire questo titolo ai cittadini degli Stati membri, che si siano particolarmente distinti per la qualita' delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura.


Art. 7

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Comma 1

Iscrizione in albi di altri Stati membri

Comma 2

I cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, gia' iscritti in un albo dell'ordine degli architetti o dell'ordine degli ingegneri, che siano abilitati all'esercizio delle attivita' disciplinate dal presente decreto e si siano stabiliti in altro Stato membro ai fini dell'esercizio di dette attivita', possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza.


Art. 8

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Comma 1

Esercizio d'attivita' professionale in forma dipendente

Comma 2

Le precedenti disposizioni, relative al diritto di stabilimento, si applicano anche ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, che intendono svolgere l'attivita' professionale di architetto in qualita' di lavoratore dipendente.


Comma 3

Titolo III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 9

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Comma 1

(( (Ammissione alla prestazione di servizi) ))

Comma 2

((


La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini.


Ai cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili.


))


Art. 9-bis

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Comma 1

(( (Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri) ))

Comma 2

((


Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.


))


Comma 3

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10

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Comma 1

Servizi di informazione

Comma 2

I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.


Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attivita' professionale.


Art. 11

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Comma 1

(( (Norme transitorie) ))

Comma 2

((


))


Art. 12

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Comma 1

Regolamento

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del'art. 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo od al registro e sulla tenuta di questo.