((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
REGIO DECRETO
Col quale e' respinta la domanda inoltrata dal comune di Lucignano per essere autorizzato ad applicare nell'anno 1904 e nei successivi la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). (0400097R)
urn:nir:stato:regio.decreto:1904-03-10;97
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Art. 1
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))