DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.

Numero 13 Anno 2005 GU 17.02.2005 Codice 005G0033

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-17;13

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Obiettivi

Comma 2

Il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalita' per l'adozione, negli aeroporti di cui all'articolo 2, delle restrizioni operative individuate all'articolo 3, comma 1, lettera e), volte a ridurre o vietare l'accesso di velivoli in un determinato aeroporto, nonche' delle altre misure ritenute utili a favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti, tenuto conto, in particolare, della popolazione esposta.


Nell'affrontare i problemi dell'inquinamento acustico negli aeroporti si adotta un approccio equilibrato, al fine di individuare le misure piu' idonee ad ottenere il massimo beneficio ambientale al minor costo, salvaguardando le esigenze del mercato interno, e possono essere presi in considerazione, se del caso, incentivi di ordine economico.


Art. 2

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica agli aeroporti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di velivoli civili, nei quali e' rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.


Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle emissioni acustiche dei voli di Stato e dei voli effettuati per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso, di protezione civile, di pubblica sicurezza e militari.


Art. 4

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Comma 1

Criteri generali relativi all'adozione di restrizioni operative

Comma 2

Le restrizioni operative disciplinate dal presente decreto sono adottate previa valutazione da effettuare in conformita' alle prescrizioni dell'allegato 2, tenuto conto del rapporto tra costi e benefici probabili connessi alle misure da attuare, nonche' delle caratteristiche dell'aeroporto interessato.


Per i progetti aeroportuali assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, la valutazione di cui al comma 1 e' ricompresa nell'ambito di detta procedura qualora la stessa tenga conto, per quanto possibile, delle prescrizioni definite nell'allegato 2.


E' fatto divieto di introdurre restrizioni operative basate sulla nazionalita' o sull'identita' del vettore aereo o del costruttore di velivoli.


Ai fini dell'adozione di restrizioni operative basate sulle prestazioni di un velivolo si fa riferimento ai limiti di certificazione definiti nell'annesso 16, volume 1, della citata Convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione del luglio 1993, e successive modificazioni.


Le restrizioni operative sono adottate, tenuto conto dell'approccio equilibrato, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera h), esclusivamente nel caso in cui la valutazione effettuata ai sensi del comma 1, abbia dimostrato che l'attuazione di ogni altra misura di contenimento dell'inquinamento acustico prevista dalla normativa vigente in attuazione della citata legge n. 447 del 1995 non consente di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal presente decreto.


Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le restrizioni operative intese a ridurre o vietare l'accesso di velivoli marginalmente conformi sono adottate solo successivamente all'introduzione di restrizioni operative parziali.


Nell'introdurre restrizioni operative parziali si tiene conto, in particolare, della fascia oraria relativa ai voli notturni. A tale fine sono utilizzati i descrittori acustici notturni relativi ai disturbi del sonno previsti dalla normativa comunitaria vigente nell'ordinamento nazionale, i cui metodi di valutazione ed i valori limite sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.


Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 sono utilizzati i descrittori acustici previsti dalle norme nazionali vigenti.


Art. 5

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Comma 1

Criteri relativi all'introduzione di restrizioni operative per i velivoli marginalmente conformi

Comma 2

Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, commi 1 e 3, l'E.N.A.C. puo' adottare negli aeroporti metropolitani, presenti sul territorio nazionale, individuati nell'allegato 1 misure piu' restrittive di quelle stabilite dal presente articolo, con riferimento alla definizione di velivoli marginalmente conformi.


Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai velivoli in possesso della certificazione originale o della ricertificazione attestante la conformita' alle norme acustiche di cui al volume 1, parte II, capitolo 4, dell'annesso 16 alla citata Convenzione sull'aviazione civile internazionale.


Art. 6

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Comma 1

Adozione di restrizioni operative

Comma 2

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Comitato tecnico-consultivo al fine di emanare linee di indirizzo per l'adozione delle restrizioni operative di cui al presente decreto, nonche' per individuare e proporre all'E.N.A.C. le ipotesi di eventuali restrizioni operative ritenute idonee, alla luce delle valutazioni di cui all'articolo 4, comma 1, ad evitare il ripetersi del superamento dei limiti acustici di cui all'articolo


Il Comitato tecnico-consultivo opera tenendo conto delle eventuali proposte delle Commissioni aeroportuali competenti, nonche' delle osservazioni dei soggetti interessati di cui all'articolo 10 e stabilisce le modalita' idonee a garantire l'adeguata pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 1, in accordo con l'E.N.A.C.
2. La Commissione aeroportuale, verificato il superamento dei limiti acustici di cui all'articolo 2, ne da' tempestiva comunicazione al Comitato tecnico-consultivo di cui al comma 1, nonche' all'E.N.A.C., formulando eventuali proposte e fornendo la documentazione necessaria.


Le restrizioni operative previste dal presente decreto sono adottate dall'E.N.A.C., con proprio provvedimento emanato entro 60 giorni dalla proposta del Comitato tecnico-consultivo di cui al comma 1, tenendo conto delle eventuali indicazioni operative della competente commissione aeroportuale.


I componenti del Comitato tecnico di cui al comma 1 durano in carica due anni e possono essere confermati.


Gli oneri connessi allo svolgimento della attivita' di valutazione prevista dal comma 1 ed i costi inerenti al funzionamento del Comitato, ivi compreso il trattamento economico di missione eventualmente spettante ai componenti del medesimo Comitato, sono posti a carico del gestore dell'aeroporto interessato.


Art. 10

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Comma 1

Consultazione, termine di preavviso e mezzi di impugnazione

Comma 2

Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, il gestore dell'aeroporto interessato, secondo le modalita' stabilite dal Comitato di cui all'articolo 10, da' adeguata pubblicita' dell'eventuale superamento dei limiti acustici, consentendo la partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalita' di cui al comma 2.


I soggetti interessati possono presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della notizia di cui al comma 1, al Comitato di cui all'articolo 6, comma 1 ed all'E.N.A.C., memorie scritte e documenti.


Art. 11

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Comma 1

Informazione

Comma 2

L'E.N.A.C. comunica immediatamente le restrizioni operative adottate ai sensi del presente decreto ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, alla regione ed agli enti locali interessati.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure di cui al comma 1.


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' alle modifiche tecniche introdotte a livello comunitario.


L'E.N.A.C. provvede ad adeguare le convenzioni stipulate con le societa' aeroportuali alle previsioni del presente decreto.


Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.