LEGGE

Legge 29/1931 - Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo. (031U0029)

Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo. (031U0029)

Numero 29 Anno 1931 GU 28.01.1931 Codice 031U0029

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Art. 7

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Art. 8

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Art. 9

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Art. 10

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Art. 11

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Art. 12

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Art. 13

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Art. 14

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Art. 15

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Art. 16

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Art. 17

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