Sono istituiti i servizi aerei regolari interregionali di linea tra i Paesi membri della Comunita' europea per il trasporto di passeggeri o di passeggeri insieme con posta e/o merci per viaggi che abbiano origine e termine nel territorio europeo degli Stati membri della Comunita' economica europea e che siano effettuati:
a) su percorsi superiori ciascuno a 400 chilometri oppure su percorsi. inferiori a 400 chilometri nel caso in cui il trasporto aereo permetta una notevole economia di tempo rispetto al trasporto in superficie a causa di ostacoli naturali quali il mare o la montagna;
b) mediante aeromobili con capacita' non superiore a settanta posti e con peso massimo al decollo non superiore a 30 tonnellate;
c) tra un aeroporto nazionale ed un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro della Comunita' economica europea, aperti al traffico aereo regolare internazionale, con esclusione di quelli classificati di prima categoria di cui all'allegato A della direttiva n. 83/416/CEE citala in premessa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le procedure di autorizzazione dei servizi di cui al precedente art. 1 sono disciplinate, per le imprese nazionali di trasporto aereo e per quelle dei Paesi membri della Comunita' economica europea, in conformita' con la citata direttiva, mediante decreto del Ministro dei trasporti da emanare entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Restano salve le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione.