Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
((Per il periodo che decorre dal 1 gennaio 1981 al 30 settembre 1981, il concorso sulla spesa, documentata, sostenuta dagli aventi diritto, disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato nelle misure fissate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, per le prestazioni domiciliari e ambulatoriali previste dalla vigente convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale.
Per il periodo indicato al primo comma, sono riconosciute valide, ai fini della Indennità di malattia, le comunicazioni sullo stato di Inabilità temporanea per malattia, fornite direttamente dai lavoratori agli istituti di previdenza, in deroga alle modalità fissate dall'articolo 15, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n.
155.
La spesa di cui al primo comma grava sugli stanziamenti di spesa corrente per l'assistenza medicogenerica, pediatrica, specialistica ed ospedaliera del fondo sanitario regionale.
Nell'ipotesi di cui al primo comma, per i periodi in cui esercitano la loro attività professionale in forma indiretta, ai medici convenzionati non spetta alcun compenso inerente ai loro rapporti convenzionali.
La liquidazione del concorso sulle spese sostenute durante le interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie in forma diretta va preceduta dall'accertamento del relativo titolo))
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Per il periodo indicato al primo comma, sono riconosciute valide, ai fini della Indennità di malattia, le comunicazioni sullo stato di Inabilità temporanea per malattia, fornite direttamente dai lavoratori agli istituti di previdenza, in deroga alle modalità fissate dall'articolo 15, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n.
155.
La spesa di cui al primo comma grava sugli stanziamenti di spesa corrente per l'assistenza medicogenerica, pediatrica, specialistica ed ospedaliera del fondo sanitario regionale.
Nell'ipotesi di cui al primo comma, per i periodi in cui esercitano la loro attività professionale in forma indiretta, ai medici convenzionati non spetta alcun compenso inerente ai loro rapporti convenzionali.
La liquidazione del concorso sulle spese sostenute durante le interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie in forma diretta va preceduta dall'accertamento del relativo titolo))
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 28 maggio 1981
Comma 4
PERTINI
Comma 5
FORLANI - ANIASI
Comma 6
Visto, il
Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 9
Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 9