Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto - legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Avvertenza:
Il decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1997.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20.
Avvertenza:
Il decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1997.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20.
Art. 2
#Comma 1
1. Per l'anno 1997, la scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, può essere effettuata entro il 31 dicembre 1997, mediante spedizione dell'apposita scheda al Centro di servizio delle imposte dirette o, ove non istituito, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
Art. 3
#Comma 1
1. All'articolo 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari". Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo articolo 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick