Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, con le seguenti modificazioni:
Comma 2
All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
La vendita al pubblico della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali di cui al precedente comma, a fini di dolcificazione, può essere effettuata solo in farmacia, dietro presentazione di ricetta medica.
All'articolo 3, le parole: del precedente articolo 2 sono sostituite dalle seguenti: del primo comma dell'articolo 2.
L'articolo 5 è soppresso.
La vendita al pubblico della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali di cui al precedente comma, a fini di dolcificazione, può essere effettuata solo in farmacia, dietro presentazione di ricetta medica.
All'articolo 3, le parole: del precedente articolo 2 sono sostituite dalle seguenti: del primo comma dell'articolo 2.
L'articolo 5 è soppresso.
Art. 2
#Comma 1
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30.
Comma 2
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Data a Roma, addì 7 luglio 1980
Comma 4
PERTINI
Comma 5
COSSIGA - REVIGLIO - LA MALFA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO