LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposi

Numero 66 Anno 1992 GU 10.02.1992 Codice 092G0084

urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991. Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1 marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n. 196, 13 agosto 1991, n. 285, e degli articoli da 1 a 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348; restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti fino al 29 novembre 1991 sulla base degli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legge n.
348 del 1991.

Art. 2

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Comma 1

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento.
2. A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti è obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 160; per le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al minuto, possedute alla medesima data, si applicano, ai fini dell'uso dello speciale contrassegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1› settembre 1976, le disposizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel presente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Note

AVVERTENZA:
Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 16.