LEGGE

Legge 466/1994 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

Numero 466 Anno 1994 GU 28.07.1994 Codice 094G0506

urn:nir:stato:legge:1994-07-19;466

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 novembre 1993, n. 485, 29 gennaio 1994, n. 72, e 31 marzo 1994, n. 214.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 luglio 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 1 giugno 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38.
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