LEGGE

Legge 79/1986 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello.

Numero 79 Anno 1986 GU 29.03.1986 Codice 086U0079

urn:nir:stato:legge:1986-03-24;79

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Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1


Il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Comma 2

All'articolo 1, il capoverso è sostituito dal seguente:

Comma 3

"Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto.
Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non e ammessa dopo la chiusura del dibattimento".

Art. 2

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Comma 1


La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 24 marzo 1986

Comma 4

COSSIGA

Comma 5

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Note

AVVERTENZA:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 9 aprile 1986.