LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

Numero 11 Anno 1982 GU 27.01.1982 Codice 082U0011

urn:nir:stato:legge:1982-01-26;11

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 246, 29 luglio 1981, n. 401, e 26 settembre 1981, n. 539. L'indennità integrativa speciale non corrisposta al personale docente non di ruolo a seguito dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246, è reintegrata fino alla data di inizio dell'anno scolastico 1981-1982.
Al rimborso delle somme che siano state corrisposte in applicazione dei suddetti decreti si provvede su domanda degli interessati con l'agevolazione dell'uso della carta semplice.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano con propri provvedimenti le riduzioni previste dai commi precedenti tenuto conto della misura determinata con riferimento al restante territorio nazionale.

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 26 gennaio 1982

Comma 4

PERTINI

Comma 5

SPADOLINI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: DARIDA