Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.
Art. 2
#Comma 1
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 246, 29 luglio 1981, n. 401, e 26 settembre 1981, n. 539. L'indennità integrativa speciale non corrisposta al personale docente non di ruolo a seguito dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246, è reintegrata fino alla data di inizio dell'anno scolastico 1981-1982.
Al rimborso delle somme che siano state corrisposte in applicazione dei suddetti decreti si provvede su domanda degli interessati con l'agevolazione dell'uso della carta semplice.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano con propri provvedimenti le riduzioni previste dai commi precedenti tenuto conto della misura determinata con riferimento al restante territorio nazionale.
Al rimborso delle somme che siano state corrisposte in applicazione dei suddetti decreti si provvede su domanda degli interessati con l'agevolazione dell'uso della carta semplice.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano con propri provvedimenti le riduzioni previste dai commi precedenti tenuto conto della misura determinata con riferimento al restante territorio nazionale.
Comma 2
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Data a Roma, addì 26 gennaio 1982
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: DARIDA