LEGGE

Legge 471/1939 - Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica. (039U0471)

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica. (039U0471)

Numero 471 Anno 1939 GU 18.03.1939 Codice 039U0471

urn:nir:stato:legge:1939-02-16;471

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

VITTORIO EMANUELE III

Comma 2

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Comma 3

RE D'ITALIA

Comma 4

IMPERATORE D'ETIOPIA

Comma 5

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Comma 6

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Comma 7

Articolo unico.

Comma 8

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, con le seguenti modificazioni:

Comma 9

All'art. 1 è aggiunto in fine il seguente comma:

Comma 10

«Però i sottufficiali e militari di truppa, già allievi della Regia accademia o allievi ufficiali di complemento che non abbiano potuto ottenere la nomina ad ufficiali per una delle cause suddette potranno conseguire contemporaneamente alla iscrizione nei ruoli d'onore, la nomina a sottotenente, previo parere favorevole della Commissione superiore d'avanzamento, ed essere considerati come appartenenti al ruolo servizi della Regia aeronautica ».

Comma 11

Il secondo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

Comma 12

« In tal caso per tutta la durata, del servizio dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti negli organici complessivi dei gradi di generale di brigata, di maggiore o di sottotenente a seconda che il richiamato rivesta grado di generale, di ufficiale superiore o di ufficiale inferiore; se sottufficiali o militari di truppa dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti nei corrispondenti gradi dei sottufficiali di carriera o del contingente di truppa sotto le armi ».

Comma 13

L'ultimo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

Comma 14

« Il servizio prestato durante il richiamo non dà luogo a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza ».

Comma 15

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 16

Data a Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

Comma 17

VITTORIO EMANUELE

Comma 18

Mussolini - Di Revel

Comma 19

Visto, il Guardasigilli: Solmi.