Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, recante norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.
Art. 2
#Comma 1
All'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
"Con effetto dal 1 gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il cui trattamento può essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente articolo 21, secondo comma".
Comma 2
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Data a Roma, addì 27 luglio 1979
Comma 4
PERTINI
Comma 5
ANDREOTTI - SCOTTI - PANDOLFI - NICOLAZZI DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO