La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
È convertito in legge il
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per la estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria, con le seguenti modificazioni:
alla fine del primo comma sono aggiunte le parole: "e, nell'ambito delle residue disponibilità, dei comuni -;
dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Nella liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per rette di degenza si terrà conto degli oneri finanziari che potranno eventualmente ricadere sugli enti medesimi ove la realizzazione dei crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975.
Gli amministratori ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici per l'estinzione dei debiti verso istituti bancari e verso fornitori di materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera.
I collegi sindacali vigileranno per la puntuale osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti".
nel primo comma, la parola: emerge", è sostituita dalla parola: "risulta"; la parola: "32", è sostituita dalla parola: "16", e le parole: "comitati regionali", sono sostituite con le parole: "competenti organi";
nel secondo comma, le parole: "da istituti e cliniche universitarie, da istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, da istituti ed enti di cui al penultimo comma dell'
articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, da case di cura private", sono sostituite dalle parole: "e dagli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura e dalle case di cura private";
dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Le somme destinate ai comuni saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità, saranno stabiliti i criteri di riparto e le modalità per la erogazione delle somme stanziate".
Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. - A partire dall'anno 1975 dal gettito di cui all'articolo 4 è prelevata annualmente la somma di lire 50 miliardi per essere destinata alla copertura, degli oneri conseguenti alle operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, ad integrazione di quelle di cui all'articolo 1, fino a concorrenza dell'importo necessario per assicurare l'estinzione dell'esposizione debitoria dei comuni nei confronti degli ospedali per assistenza ospedaliera che non possa essere assicurata nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 1.
Si applicano gli ultimi due commi del precedente articolo 2".
al primo comma, la parola: "febbraio", è sostituita con la parola: "maggio".
al secondo comma, la parola: "1969", è sostituita con la parola: "1963";
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 luglio 1974, è istituita una quota aggiuntiva annua ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi per l'assicurazione contro le malattie, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella misura di L. 3.300 a carico di ciascun artigiano ed esercente attività commerciale e nella misura di L. 1.650 a carico di ciascun coltivatore diretto. Per ciascun familiare assistibile la quota aggiuntiva è determinata nella misura di lire 1.650".
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Con riferimento all'
articolo 117 della Costituzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla entrata in vigore della riforma sanitaria è vietato:
a) istituire da parte degli enti ospedalieri nuove divisioni, sezioni o servizi quando questi non rispondano a specifiche inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possano essere soddisfatte mediante utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e quando questi, nel caso delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati, non rispondano ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca;
b) aumentare gli organici degli enti ospedalieri e assumere, anche temporaneamente, nuovo personale salvo la sostituzione del personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo il caso della istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per le riconosciute inderogabili esigenze di cui alla lettera a).
Il divieto di cui alla precedente lettera b) non si applica per le assunzioni nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche.
Le regioni nell'esercizio delle loro funzioni in materia ospedaliera dettano norme per il rispetto della disciplina di cui ai commi precedenti attenendosi al principio legislativo in essi contenuto".
nel primo comma, le parole: "degli organi", sono sostituite con le parole: "di organi"; le parole: "degli enti", sono sostituite con le parole: "di enti"; dopo le parole: "presso gli enti ospedalieri", sono aggiunte le parole: "e di altre commissioni consultive nominate dalla stessa amministrazione";
dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Le leggi regionali dovranno, altresì, determinare i limiti non superabili dei compensi dovuti agli altri componenti delle commissioni di cui al precedente comma, che non siano membri di organi di amministrazione nè dipendenti di enti ospedalieri";
nel secondo comma, alla lettera a), dopo la parola:
"indennità", è aggiunta la parola: ", addizionali";
il quarto e quinto comma sono sostituiti dal seguente:
"Per i medici ospedalieri l'attività libero-professionale e per servizi convenzionati è disciplinata dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'
articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, fatto salvo che la somma complessiva dei proventi dovuti per la stessa non potrà superare come tetto retributivo il 60 per cento del trattamento economico per i medici a tempo pieno ed il 40 per cento per i medici a tempo definito";
nell'ottavo comma, dopo la parola: "medesimi", sono aggiunte le parole: "salve le deroghe consentite con autorizzazione della regione. La predetta autorizzazione è di competenza della giunta regionale fatte salve le attribuzioni del consiglio regionale o di altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da leggi della regione";
dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:
"Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto".
nel primo comma, la parola: "banditi", è sostituita dalla parola: "indetti";
dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Limitatamente al personale sanitario l'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa anche nel caso di copertura di posti già vacanti in pianta organica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le casse ad ordinamento provinciale autonomo possono provvedere ad assunzioni di carattere temporaneo, ai sensi della legge 18 aprile ((1962)), n. 230, in relazione ad assenze di personale di ruolo per aspettativa nei casi previsti dalla legge, per congedi straordinari e per gravidanza e puerperio";
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Le convenzioni e relative tariffe già stipulate dagli enti mutualistici con le categorie dei medici e dei farmacisti, nonchè con le categorie sanitarie ausiliarie, anche se ratificate successivamente alla data del presente decreto con delibere dei competenti consigli di amministrazione da sottoporre alla approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro opereranno, nei termini e nelle misure dalle stesse previsti, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria. Le tariffe di cui al presente comma non sono suscettibili di aumento".
nel primo comma, dopo la parola: "malattia", sono aggiunte le parole: "ferme restando le rispettive modalità di prescrizione";
dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
A partire dal 1 gennaio 1975 la norma di cui al precedente comma si applica altresì ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza farmaceutica in forma indiretta";
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Entro il 30 giugno 1975 ed entro il 30 giugno degli anni successivi, il prontuario terapeutico sarà riveduto con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e un comitato di esperti presieduto dallo stesso Ministro. Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è membro di diritto del predetto comitato";
al quarto comma, dopo le parole: "vendita al pubblico" sono aggiunte le altre: "delle specialità medicinali, ad eccezione degli emoderivati e degli altri preparati comunque di origine umana".
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
La liquidazione della Cassa nazionale di conguaglio di cui alla citata
legge 25 marzo 1971, n. 213, ha luogo mediante il conferimento delle disponibilità nel conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera " di cui all'articolo 5 del presente decreto.
I erediti degli enti ospedalieri nei confronti della Cassa nazionale di conguaglio sono estinti. Gli enti ospedalieri apportano ai rispettivi bilanci le necessarie modificazioni.
Le somme che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto fossero ancora dovute dagli enti mutualistici ed assistenziali alla Cassa saranno versate direttamente dagli enti stessi al conto corrente di cui al secondo comma".
L'articolo 11 è soppresso.
al primo comma, le parole: "nonchè alle province autonome di Trento e Bolzano" sono soppresse e le parole: "delle cliniche ed istituti universitari, degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della
legge 12 febbraio 1968, n. 132 e delle case di cura private", sono sostituite con le parole: "stipulate a norma del successivo articolo 18";
dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria le regioni erogano, altresì, l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia.
Qualora gli iscritti e i rispettivi familiari che ne abbiano titolo non si avvalgano dell'assistenza ospedaliera gestita dalle regioni, ma si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate, le regioni rimborseranno una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella regione";
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Le regioni assicurano, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori dal territorio nazionale per ragioni di lavoro";
dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
"È
fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura di cui al presente articolo di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e - al termine della degenza - la data del dimissionamento del ricoverato avente diritto all'indennità economica di malattia". Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente: