Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
VITTORIO EMANUELE III
Comma 2
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Comma 3
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
Comma 4
IMPERATORE D'ETIOPIA
Comma 5
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Comma 6
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Comma 7
Articolo unico.
Comma 8
È convertito in legge il R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:
Comma 9
All'art. 4, comma primo, le parole: «delle operazioni concluse», sono sostituite con le seguenti: «dei trasferimenti effettuati col loro intervento».
Comma 10
All'art. 11 è soppressa la parola «nominative».
Comma 11
L'art. 12 prende posto prima dell'art. 15 ed è così modificato:
Comma 12
«Art. 14. - Fino a quando l'aliquota massima della imposta complementare progressiva non supererà l'aliquota della imposta sui frutti dei titoli azionari, i contribuenti possono chiedere, nei termini prescritti per le rettifiche o per le nuove dichiarazioni agli effetti dell'imposta complementare, che i frutti dei titoli azionari non siano computati nel reddito complessivo soggetto alla stessa imposta, salva sempre la integrale tassazione di ogni altro reddito accertabile ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 settembre 1932-X, n. 1261, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1727».
Comma 13
L'art. 13 prende posto dopo l'art. 11 ed è così modificato:
Comma 14
Art. 12. Non si fa luogo ad accertamento di imposte e tasse in relazione alle azioni al portatore convertite in nominative a mente dell'art. 1, per le quali l'appartenenza, il trasferimento o il reddito non siano stati denunciati alla data di pubblicazione del presente decreto, agli effetti dei tributi che si sarebbero dovuti corrispondere fino alla data stessa.
Comma 15
Qualora alla data di pubblicazione del presente decreto le azioni fossero intestate al nome di persona diversa dall'effettivo proprietario, l'intestazione al nome di quest'ultimo potrà effettuarsi in esenzione dall'imposta sul plusvalore e dalla sovrimposta di negoziazione di cui ai Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, e 27 novembre 1941-XX, n. 1014, sempre che il cambiamento di intestazione sia effettuato nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione».
Comma 16
L'art. 14 diventa art. 13.
Comma 17
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 18
Data a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX
Comma 19
VITTORIO EMANUELE
Comma 20
MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI - RICCI
Comma 21
Visto, il Guardasigilli: GRANDI