Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
VITTORIO EMANUELE III
Comma 2
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Comma 3
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
Comma 4
IMPERATORE D'ETIOPIA
Comma 5
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Comma 6
Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Comma 7
Articolo unico.
Comma 8
È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, riguardante la riforma delle leggi sul lotto pubblico, con le seguenti modificazioni:
Comma 9
L'art. 14 è sostituito dal seguente:
Comma 10
«Qualora tanto sulla matrice che sulla figlia, oppure soltanto sulla matrice sia omessa l'indicazione della ruota, la giocata s'intende fatta per la ruota di Roma.
Comma 11
«Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giocata s'intende fatta per la ruota indicata in matrice».
Comma 12
All'art. 49, primo comma, n. 1, dopo la lettera e) è aggiunto:
Comma 13
«d) non supera L. 45.000 L. 350 » la lettera d) diventa c).
Comma 14
Allo stesso art. 49, secondo comma, n. 2, dopo la lettera e) è aggiunta:
Comma 15
«f) non supera L. 50.000 L. 1100» la lettera f diventa g).
Comma 16
All'art. 54, primo comma, lettera b) dopo le parole: «generi alimentari», sono aggiunte le altre: «e generi».
Comma 17
All'art. 85 in fine del quarto comma, sono aggiunte le parole: «per metà; l'altra metà di dette spese sarà a carico dell'aiuto ricevitore».
Comma 18
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 19
Data a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII
Comma 20
VITTORIO EMANUELE
Comma 21
Mussolini - Di Revel - Lantini
Comma 22
Visto, il Guardasigilli: Solmi