Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.010 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede, quanto a lire 3.510 milioni per l'anno 1994 ed a lire 5.010 milioni per l'anno 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 1994, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.